All’onere probatorio previsto dall’art. 4 D.L. n. 44/2021 per il personale sanitario non vaccinato non devono applicarsi i principi giurisprudenziali in materia di repechage, dovendosi ritenere che, in assenza di specifiche allegazioni attoree circa l’esistenza di posti compatibili e disponibili, l’onere datoriale sia temperato e possa ritenersi assolto mediante presunzioni.

Personale sanitario non vaccinato e mansioni alternative

Russo M
2022

Abstract

All’onere probatorio previsto dall’art. 4 D.L. n. 44/2021 per il personale sanitario non vaccinato non devono applicarsi i principi giurisprudenziali in materia di repechage, dovendosi ritenere che, in assenza di specifiche allegazioni attoree circa l’esistenza di posti compatibili e disponibili, l’onere datoriale sia temperato e possa ritenersi assolto mediante presunzioni.
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