All’onere probatorio previsto dall’art. 4 D.L. n. 44/2021 per il personale sanitario non vaccinato non devono applicarsi i principi giurisprudenziali in materia di repechage, dovendosi ritenere che, in assenza di specifiche allegazioni attoree circa l’esistenza di posti compatibili e disponibili, l’onere datoriale sia temperato e possa ritenersi assolto mediante presunzioni.
Personale sanitario non vaccinato e mansioni alternative
Russo M
2022
Abstract
All’onere probatorio previsto dall’art. 4 D.L. n. 44/2021 per il personale sanitario non vaccinato non devono applicarsi i principi giurisprudenziali in materia di repechage, dovendosi ritenere che, in assenza di specifiche allegazioni attoree circa l’esistenza di posti compatibili e disponibili, l’onere datoriale sia temperato e possa ritenersi assolto mediante presunzioni.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.