Il rinvio dell’art. 678, 1° co., c.p.c. alle norme sul pignoramento presso terzi, al fine di disciplinare l’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, è oggetto di un vivo dibattito. Un dibattito che finora si è concentrato soprattutto sull’applicabilità, all’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, del criterio di competenza dettato dall’art. 26-bis c.p.c. Tuttavia, quest’ultimo è soltanto un aspetto di un tema più ampio, relativo alla corretta (o più probabile) lettura dell’art. 678, 1° co., tra norme sull’interpretazione, distinzione tra rinvio fisso e rinvio mobile e criterio di specialità. L’autore propone una rilettura del primo periodo dell’art. 678, 1° co., c.p.c. Esso contiene un rinvio generale di tipo mobile alle norme stabilite per il pignoramento presso terzi, ma ferme le disposizioni speciali contenute nel secondo e nel terzo periodo dello stesso 1° comma. Una specialità che esclude l’automatica trasposizione, ai fini dell’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, di ogni modifica che investa le norme sul pignoramento presso terzi.
The referral in Article 678(1) of the Italian Code of Civil Procedure to the rules governing garnishment, for the purpose of regulating the enforcement of a conservatory seizure against third parties, has been the subject of lively debate. So far, this debate has focused mainly on the applicability, to the enforcement of a conservatory seizure against third parties, of the competence criterion set out in Article 26-bis of the Code of Civil Procedure. However, the latter is only one aspect of a broader issue concerning the correct (or more plausible) interpretation of Article 678(1), in light of the rules on statutory interpretation, the distinction between static and dynamic referral, and the principle of specialty. The author proposes a reinterpretation of the first sentence of Article 678(1) of the Code of Civil Procedure. It contains a general dynamic referral to the rules governing attachment of assets held by third parties, without prejudice to the special provisions set out in the second and third sentences of the same paragraph. This specialty excludes the automatic transposition, for the purposes of enforcing a conservatory seizure against third parties, of any amendments affecting the rules on attachment of assets held by third parties.
Sul controverso rinvio dell’art. 678 c.p.c. alle norme sul pignoramento presso terzi: tra rinvio fisso, rinvio mobile e criterio di specialità
Marzocco, Antonio Maria
2025
Abstract
Il rinvio dell’art. 678, 1° co., c.p.c. alle norme sul pignoramento presso terzi, al fine di disciplinare l’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, è oggetto di un vivo dibattito. Un dibattito che finora si è concentrato soprattutto sull’applicabilità, all’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, del criterio di competenza dettato dall’art. 26-bis c.p.c. Tuttavia, quest’ultimo è soltanto un aspetto di un tema più ampio, relativo alla corretta (o più probabile) lettura dell’art. 678, 1° co., tra norme sull’interpretazione, distinzione tra rinvio fisso e rinvio mobile e criterio di specialità. L’autore propone una rilettura del primo periodo dell’art. 678, 1° co., c.p.c. Esso contiene un rinvio generale di tipo mobile alle norme stabilite per il pignoramento presso terzi, ma ferme le disposizioni speciali contenute nel secondo e nel terzo periodo dello stesso 1° comma. Una specialità che esclude l’automatica trasposizione, ai fini dell’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, di ogni modifica che investa le norme sul pignoramento presso terzi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


