L’uguaglianza di genere presuppone pari opportunità ed un eguale trattamento per qualsivoglia individuo, uomo o donna che sia, eguale accesso alle risorse, eguale trattamento lavorativo, didattico ed educativo, sanitario. Tutt’oggi il genere femminile è invece oppresso, vessato da un mondo ancora maschilista, legato a stereotipi di genere e alla concezione per la quale la donna è avvezza alle mere faccende familiari, soggetta a violenze, molestie. La disparità colpisce le donne, non anche gli uomini, ragione per la quale individuare strategie atte a tutelare e salvaguardare il genere femminile non può e non è considerato essere discriminante per il genere maschile. Un ordinamento giuridico civile deve garantire l’ossequioso rispetto del principio di equità, uguaglianza, il principio di non discriminazione, in modo da garantire l’effettiva parità di ciascun membro della società, a prescindere dal genere, etnia, religione, razza. Nel corso di questo elaborato vengono, pertanto, noverati i vari interventi succedutisi nel tempo in materia di parità di genere, dalle politiche assistenziali, alle politiche attive.
Gender equality presupposes equal opportunities and equal treatment for every individual, whether male or female, equal access to resources, equal treatment in the workplace, education and healthcare. Even today, women are oppressed and harassed by a world that is still male-dominated, bound by gender stereotypes and the idea that women are only good for housework and are subject to violence and harassment. Disparity affects women, but not men, which is why identifying strategies to protect and safeguard women cannot and should not be considered discriminatory towards men. A civil legal system must guarantee strict compliance with the principles of fairness, equality and non-discrimination, so as to ensure effective equality for every member of society, regardless of gender, ethnicity, religion or race. This paper therefore reviews the various measures taken over time in the field of gender equality, from welfare policies to active policies.
Questioni di genere
Angela Del Vecchio
2026
Abstract
L’uguaglianza di genere presuppone pari opportunità ed un eguale trattamento per qualsivoglia individuo, uomo o donna che sia, eguale accesso alle risorse, eguale trattamento lavorativo, didattico ed educativo, sanitario. Tutt’oggi il genere femminile è invece oppresso, vessato da un mondo ancora maschilista, legato a stereotipi di genere e alla concezione per la quale la donna è avvezza alle mere faccende familiari, soggetta a violenze, molestie. La disparità colpisce le donne, non anche gli uomini, ragione per la quale individuare strategie atte a tutelare e salvaguardare il genere femminile non può e non è considerato essere discriminante per il genere maschile. Un ordinamento giuridico civile deve garantire l’ossequioso rispetto del principio di equità, uguaglianza, il principio di non discriminazione, in modo da garantire l’effettiva parità di ciascun membro della società, a prescindere dal genere, etnia, religione, razza. Nel corso di questo elaborato vengono, pertanto, noverati i vari interventi succedutisi nel tempo in materia di parità di genere, dalle politiche assistenziali, alle politiche attive.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


