La pronuncia della Cassazione civile n. 22922/2024 in esame offre un'importante occasione di chiarimento in merito alla nozione di ''lavoro effettivo'' ai fini del riconoscimento della NASpl, con specifico riferimento alla sua configurazione normativa nel periodo compreso tra il 6 marzo 2015 e il 22 marzo 2021. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello, ha ritenuto che anche i periodi di ferie retribuite debbano essere inclusi nel computo delle 30 giornate di lavoro effettivo richieste dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 22/2015. Attraverso un richiamo sistematico a precedenti giuri­ sprudenziali e ad altre discipline previdenziali affini, la Suprema Corte ha valorizzato un'interpretazione analogica del concetto di "lavoro effettivo", fondandola sul legame inscindibile tra obbligazione retributiva, contributiva e rilevanza giuridica della presta­ zione lavorativa, anche nelle sue fisiologiche sospensioni. Tale approccio, in linea con l'art. 12 delle preleggi, consente dì superare rigidità letterali potenzialmente discriminatorie, promuovendo una lettura unitaria e sostanziale della nozione in esame. Nonostante la successiva abrogazione del requisito normativo, la decisione si inserisce in un più ampio orientamento volto alla definizione omogenea di ''lavoro effettivo'' nel sistema delle tutele previdenziali, confermando la legittimità dell'inclusione delle pause retribuite tra i periodi rilevanti ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali.

Verso un’interpretazione univoca del concetto di “lavoro effettivo

Nicoletta De Angelis
2025

Abstract

La pronuncia della Cassazione civile n. 22922/2024 in esame offre un'importante occasione di chiarimento in merito alla nozione di ''lavoro effettivo'' ai fini del riconoscimento della NASpl, con specifico riferimento alla sua configurazione normativa nel periodo compreso tra il 6 marzo 2015 e il 22 marzo 2021. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello, ha ritenuto che anche i periodi di ferie retribuite debbano essere inclusi nel computo delle 30 giornate di lavoro effettivo richieste dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 22/2015. Attraverso un richiamo sistematico a precedenti giuri­ sprudenziali e ad altre discipline previdenziali affini, la Suprema Corte ha valorizzato un'interpretazione analogica del concetto di "lavoro effettivo", fondandola sul legame inscindibile tra obbligazione retributiva, contributiva e rilevanza giuridica della presta­ zione lavorativa, anche nelle sue fisiologiche sospensioni. Tale approccio, in linea con l'art. 12 delle preleggi, consente dì superare rigidità letterali potenzialmente discriminatorie, promuovendo una lettura unitaria e sostanziale della nozione in esame. Nonostante la successiva abrogazione del requisito normativo, la decisione si inserisce in un più ampio orientamento volto alla definizione omogenea di ''lavoro effettivo'' nel sistema delle tutele previdenziali, confermando la legittimità dell'inclusione delle pause retribuite tra i periodi rilevanti ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali.
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