La ricerca ha ad oggetto l’annosa e controversa questione dell’ammissibilità della c.d. doppia presunzione (o presunzione di secondo grado), intesa come inferenza innestata su un fatto che sia stato tratto, a sua volta, da una precedente presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c. Dopo una preliminare disamina della struttura del ragionamento presuntivo, si procede a una lettura critica delle antitetiche argomentazioni addotte da dottrina e giurisprudenza per riconoscere o escludere incondizionatamente il divieto di praesumere de praesumpto. Si propone una soluzione intermedia in grado di valorizzare, da un lato, il concreto dipanarsi del ragionamento giudiziale e, dall’altro, le garanzie del giusto processo.

Ragionamento inferenziale e divieto della doppia presunzione: sedimentato “equivoco logico” o presidio di attendibilità del convincimento giudiziale?

Martino Monaco
2025

Abstract

La ricerca ha ad oggetto l’annosa e controversa questione dell’ammissibilità della c.d. doppia presunzione (o presunzione di secondo grado), intesa come inferenza innestata su un fatto che sia stato tratto, a sua volta, da una precedente presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c. Dopo una preliminare disamina della struttura del ragionamento presuntivo, si procede a una lettura critica delle antitetiche argomentazioni addotte da dottrina e giurisprudenza per riconoscere o escludere incondizionatamente il divieto di praesumere de praesumpto. Si propone una soluzione intermedia in grado di valorizzare, da un lato, il concreto dipanarsi del ragionamento giudiziale e, dall’altro, le garanzie del giusto processo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/573866
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