La sentenza in commento segna un punto fermo nella complessa ricostruzione della natura giuridica del lodo arbitrale rituale, chiarendo definitivamente la sua efficacia e opponibilità alle procedure concorsuali già prima della concessione dell’exequatur. La Corte di cassazione, con la decisione n. 2840/2025, affronta una questione di non poco momento: il valore del lodo arbitrale in sede fallimentare in assenza di esecutività ex art. 825 c.p.c. e la riconducibilità della sua efficacia alla data dell’ultima sottoscrizione, ex art. 824-bis c.p.c.
L’opponibilità del lodo arbitrale rituale alla procedura fallimentare: la definitiva consacrazione della sua equivalenza alla sentenza giurisdizionale.
Giuseppe Mancino
2025
Abstract
La sentenza in commento segna un punto fermo nella complessa ricostruzione della natura giuridica del lodo arbitrale rituale, chiarendo definitivamente la sua efficacia e opponibilità alle procedure concorsuali già prima della concessione dell’exequatur. La Corte di cassazione, con la decisione n. 2840/2025, affronta una questione di non poco momento: il valore del lodo arbitrale in sede fallimentare in assenza di esecutività ex art. 825 c.p.c. e la riconducibilità della sua efficacia alla data dell’ultima sottoscrizione, ex art. 824-bis c.p.c.File in questo prodotto:
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