L’utilizzo di permessi sindacali, da parte del dirigente sindacale, per finalità meramente personali e non per attività sindacali costituisce giusta causa di licenziamento. Seppure il permesso del dirigente sindacale provinciale abbia natura di diritto potestativo, il datore di lavoro ha comunque il diritto di controllare l’effettiva partecipazione alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali. Tale controllo può avvenire anche tramite un’agenzia di investigazione.
Fruizione abusa dei permessi sindacali: legittimo il licenziamento del lavoratore infedele
Francesca Natale
2025
Abstract
L’utilizzo di permessi sindacali, da parte del dirigente sindacale, per finalità meramente personali e non per attività sindacali costituisce giusta causa di licenziamento. Seppure il permesso del dirigente sindacale provinciale abbia natura di diritto potestativo, il datore di lavoro ha comunque il diritto di controllare l’effettiva partecipazione alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali. Tale controllo può avvenire anche tramite un’agenzia di investigazione.File in questo prodotto:
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