Il presupposto ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione si realizza col verificarsi di un effettivo trasferimento di ricchezza che comporti un’attribuzione patrimoniale stabile. Il fatto impositivo non si attua all’atto di dotazione in trust, poiché ai fini della fiscalità indiretta quest’atto non produce, in nessun caso, un concreto arricchimento in capo ai beneficiari del trust, neppure quando questi siano sin dall’inizio individuabili. La recente riforma tributaria ha però previsto, l’opzione di tassazione (c.d. in entrata) a favore del disponente (o del trustee di trust testamentario) che consente il pagamento dell’imposta al momento dell'apporto dei beni in trust o della successione

Imposte di successione, registro ed ipotecaria e trasferimento di ricchezza (Cass. 16 settembre 2024, n. 24763)

Maria Rosaria Viviano
2025

Abstract

Il presupposto ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione si realizza col verificarsi di un effettivo trasferimento di ricchezza che comporti un’attribuzione patrimoniale stabile. Il fatto impositivo non si attua all’atto di dotazione in trust, poiché ai fini della fiscalità indiretta quest’atto non produce, in nessun caso, un concreto arricchimento in capo ai beneficiari del trust, neppure quando questi siano sin dall’inizio individuabili. La recente riforma tributaria ha però previsto, l’opzione di tassazione (c.d. in entrata) a favore del disponente (o del trustee di trust testamentario) che consente il pagamento dell’imposta al momento dell'apporto dei beni in trust o della successione
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