In Italia il sistema economico è da sempre segnatamente contrassegnato dalla presenza di imprese di piccole ovvero media dimensione, le quali possono e solitamente trovano difficoltoso risolvere questioni inerenti per esempio all’accesso al credito, all’internazionalizzazione, alla indipendenza finanziaria, problematiche esasperate ancor più dalla crisi economica e finanziaria tutt’oggi in atto. Orbene, al fine di garantire loro la competitività e la sopravvivenza sul mercato sono state prevedute operazioni d’investimento, tra le quali spicca con egemonica rilevanza il private equity. Risulta essere un’operazione differente per una molteplicità di aspetti dai finanziamenti a titoli di debito, come vedremo, meno vantaggiosi per la impresa che se ne serve, rispetto a quello che invece potrebbe essere il ricorso al capitale di rischio. Qualora dovesse trattarsi di un finanziamento di tipo tradizionale e l’impresa debitrice non avesse risorse finanziarie tali da permetterle di estinguere il debito, il creditore avrà facoltà di agire sui beni stessi del patrimonio aziendale; con la liquidazione dell’azienda, vedrebbe satisfatto il proprio credito rivalendosi sull’attivo societario. L’investitore nel capitale di rischio, di contro, non chiede garanzia alcuna; accetta il rischio di impresa, al pari degli altri azionisti. Il fine perseguito è di ottenere un cospicuo guadagno dall’investimento posto in essere. Dunque, se da un lato l’ente creditore, nella ipotesi di capitale di debito, ha come unico interesse la solvenza da parte del debitore di quanto recepito, non curandosi affatto della vita o dello sviluppo societario, l’investitore gode della valorizzazione della società. Presta il proprio contributo affinché questo avvenga. Anche in merito agli interessi, mentre il finanziatore matura interessi passivi sulla quota concessa, l’investitore di private equity, avendo apportato il suo stesso capitale, non riceve alcun’altra remunerazione se non quella eventuale e non garantita, data dal capital gain o dalla distribuzione dei dividendi. Anche gli strumenti previsti a tutela degli investimenti sono diversi a seconda se si tratti di investitori di private equity o di finanziatori di debito. E’ quanto analizzeremo nel corso del presente elaborato.

OPERAZIONI DI INVESTIMENTO. IL PRIVATE EQUITY

angela del vecchio
2022

Abstract

In Italia il sistema economico è da sempre segnatamente contrassegnato dalla presenza di imprese di piccole ovvero media dimensione, le quali possono e solitamente trovano difficoltoso risolvere questioni inerenti per esempio all’accesso al credito, all’internazionalizzazione, alla indipendenza finanziaria, problematiche esasperate ancor più dalla crisi economica e finanziaria tutt’oggi in atto. Orbene, al fine di garantire loro la competitività e la sopravvivenza sul mercato sono state prevedute operazioni d’investimento, tra le quali spicca con egemonica rilevanza il private equity. Risulta essere un’operazione differente per una molteplicità di aspetti dai finanziamenti a titoli di debito, come vedremo, meno vantaggiosi per la impresa che se ne serve, rispetto a quello che invece potrebbe essere il ricorso al capitale di rischio. Qualora dovesse trattarsi di un finanziamento di tipo tradizionale e l’impresa debitrice non avesse risorse finanziarie tali da permetterle di estinguere il debito, il creditore avrà facoltà di agire sui beni stessi del patrimonio aziendale; con la liquidazione dell’azienda, vedrebbe satisfatto il proprio credito rivalendosi sull’attivo societario. L’investitore nel capitale di rischio, di contro, non chiede garanzia alcuna; accetta il rischio di impresa, al pari degli altri azionisti. Il fine perseguito è di ottenere un cospicuo guadagno dall’investimento posto in essere. Dunque, se da un lato l’ente creditore, nella ipotesi di capitale di debito, ha come unico interesse la solvenza da parte del debitore di quanto recepito, non curandosi affatto della vita o dello sviluppo societario, l’investitore gode della valorizzazione della società. Presta il proprio contributo affinché questo avvenga. Anche in merito agli interessi, mentre il finanziatore matura interessi passivi sulla quota concessa, l’investitore di private equity, avendo apportato il suo stesso capitale, non riceve alcun’altra remunerazione se non quella eventuale e non garantita, data dal capital gain o dalla distribuzione dei dividendi. Anche gli strumenti previsti a tutela degli investimenti sono diversi a seconda se si tratti di investitori di private equity o di finanziatori di debito. E’ quanto analizzeremo nel corso del presente elaborato.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/558964
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