Il contributo si concentra sulle modifiche apportate dall’art. 32 del c.d. correttivo-ter alla disciplina dei contratti di lavoro nella liquidazione giudiziale, mettendo in evidenza come esse siano intervenute so-stanzialmente a espungere dall’art. 189 c.c.i.i. quelle formulazioni che avevano consentito a parte della dottrina di “recuperare” alcune gar-anzie lavoristiche, nel tentativo di un più equo bilanciamento tra ragioni creditorie e interessi dei lavoratori. Il risultato è una disposi-zione che, in ragione della tutela dei creditori, ammette la sospen-sione automatica dei rapporti di lavoro al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, senza alcuna previsione di misure retributive o assistenziali volte ad attenuare gli effetti di tale sospensione, e con-templa ipotesi di recesso e cessazione automatica dei contratti di la-voro (quasi) immuni alle regole giuslavoristiche.
The contribution focuses on the amendments made by Article 32 of the so-called “correttivo-ter” to the regulation of employment contracts in judicial liquidation. It highlights how these changes have essentially removed from Article 189 of the Italian Civil Code those formulations that had allowed part of the doctrine to "retrieve" some labour protec-tions, in an attempt to achieve a more equitable balance between creditors' rights and workers' interests. The result is a provision that admits the automatic suspension of employment relationships at the moment of the opening of the judicial liquidation, without any provi-sion for wage or welfare measures aimed at mitigating the effects of such suspension, and contemplates scenarios of termination and au-tomatic termination of employment contracts that are immune to la-bour law rules.
LA SORTE DEI CONTRATTI DI LAVORO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DOPO IL CORRETTIVO-TER
Valeria Nuzzo
2025
Abstract
Il contributo si concentra sulle modifiche apportate dall’art. 32 del c.d. correttivo-ter alla disciplina dei contratti di lavoro nella liquidazione giudiziale, mettendo in evidenza come esse siano intervenute so-stanzialmente a espungere dall’art. 189 c.c.i.i. quelle formulazioni che avevano consentito a parte della dottrina di “recuperare” alcune gar-anzie lavoristiche, nel tentativo di un più equo bilanciamento tra ragioni creditorie e interessi dei lavoratori. Il risultato è una disposi-zione che, in ragione della tutela dei creditori, ammette la sospen-sione automatica dei rapporti di lavoro al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, senza alcuna previsione di misure retributive o assistenziali volte ad attenuare gli effetti di tale sospensione, e con-templa ipotesi di recesso e cessazione automatica dei contratti di la-voro (quasi) immuni alle regole giuslavoristiche.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.