La massima pone in evidenza quanto la sola esistenza di una distribuzione selettiva non sia sufficiente a permettere al marchio di agire contro la piattaforma che vende i proprio prodotti, risultando invece necessario dimostrare che da tale vendita il brand ne subisca un pregiudizio, oltre che un danno all'immagine. In tal senso la giurisprudenza comunitaria è univoca.

Il divieto di intese restrittive della concorrenza, sancito dall’art. 101, par. 1, del TFUE, è sempre applicabile alla distribuzione selettiva? In quali casi e a quali condizioni è possibile una deroga?

mezzacapo rossana
2024

Abstract

La massima pone in evidenza quanto la sola esistenza di una distribuzione selettiva non sia sufficiente a permettere al marchio di agire contro la piattaforma che vende i proprio prodotti, risultando invece necessario dimostrare che da tale vendita il brand ne subisca un pregiudizio, oltre che un danno all'immagine. In tal senso la giurisprudenza comunitaria è univoca.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/555344
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