La massima pone in evidenza quanto la sola esistenza di una distribuzione selettiva non sia sufficiente a permettere al marchio di agire contro la piattaforma che vende i proprio prodotti, risultando invece necessario dimostrare che da tale vendita il brand ne subisca un pregiudizio, oltre che un danno all'immagine. In tal senso la giurisprudenza comunitaria è univoca.
Il divieto di intese restrittive della concorrenza, sancito dall’art. 101, par. 1, del TFUE, è sempre applicabile alla distribuzione selettiva? In quali casi e a quali condizioni è possibile una deroga?
mezzacapo rossana
2024
Abstract
La massima pone in evidenza quanto la sola esistenza di una distribuzione selettiva non sia sufficiente a permettere al marchio di agire contro la piattaforma che vende i proprio prodotti, risultando invece necessario dimostrare che da tale vendita il brand ne subisca un pregiudizio, oltre che un danno all'immagine. In tal senso la giurisprudenza comunitaria è univoca.File in questo prodotto:
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