Con sentenza n. 478 del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per difetto di giurisdizione, nei confronti dei due funzionari del PAM, accusati dell’omicidio colposo dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Gli imputati, quali funzionari internazionali, godono dell’immunità funzionale dalla giurisdizione, per cui non possono essere chiamati a rispondere per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, in conformità alle norme internazionali, generali e convenzionali, applicabili al caso di specie. Il presente contributo intende chiarire l’interpretazione delle norme in materia di immunità dei funzionari e, in particolare, nella questione in esame, analizzare il valore da attribuire alla comuni- cazione degli elenchi contenenti i nominativi dei funzionari, omessa nel caso di specie, che il PAM è tenuto ad inviare al Governo italiano. Secondo la tesi della pubblica accusa, la comunicazione costituisce condizione essenziale per il riconoscimento dell’immunità e la sua omissione avrebbe dovuto comportare il diniego della stessa. Tuttavia, il giudice romano, alla luce delle norme internazionali regolanti la fattispecie, nonché della loro prassi applicativa, ha giustamente concluso per la non necessarietà della comunicazione come condizione costitutiva dell’immunità, avendo quest’ultima solo valore di notifica e ritenendo quindi i funzionari coperti da immunità seppur non inseriti negli elenchi. Tale contributo mira a far luce sull’interpretazione delle norme riguardanti la disciplina dell’immunità dei funzionari, nonché analizzare ulteriori questioni da essa discendenti, quali l’impossibilità di riconoscere un diniego di giustizia, sulla scorta della teoria dei controlimiti, nonché il ri- schio che una diversa decisione avrebbe esposto lo Stato italiano alle conseguenze legate alla responsabilità internazionale.
Immunità dei funzionari del Programma alimentare mondiale (PAM) per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni: l’epilogo obbligato del caso Attanasio
Claudia Campese
2024
Abstract
Con sentenza n. 478 del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per difetto di giurisdizione, nei confronti dei due funzionari del PAM, accusati dell’omicidio colposo dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Gli imputati, quali funzionari internazionali, godono dell’immunità funzionale dalla giurisdizione, per cui non possono essere chiamati a rispondere per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, in conformità alle norme internazionali, generali e convenzionali, applicabili al caso di specie. Il presente contributo intende chiarire l’interpretazione delle norme in materia di immunità dei funzionari e, in particolare, nella questione in esame, analizzare il valore da attribuire alla comuni- cazione degli elenchi contenenti i nominativi dei funzionari, omessa nel caso di specie, che il PAM è tenuto ad inviare al Governo italiano. Secondo la tesi della pubblica accusa, la comunicazione costituisce condizione essenziale per il riconoscimento dell’immunità e la sua omissione avrebbe dovuto comportare il diniego della stessa. Tuttavia, il giudice romano, alla luce delle norme internazionali regolanti la fattispecie, nonché della loro prassi applicativa, ha giustamente concluso per la non necessarietà della comunicazione come condizione costitutiva dell’immunità, avendo quest’ultima solo valore di notifica e ritenendo quindi i funzionari coperti da immunità seppur non inseriti negli elenchi. Tale contributo mira a far luce sull’interpretazione delle norme riguardanti la disciplina dell’immunità dei funzionari, nonché analizzare ulteriori questioni da essa discendenti, quali l’impossibilità di riconoscere un diniego di giustizia, sulla scorta della teoria dei controlimiti, nonché il ri- schio che una diversa decisione avrebbe esposto lo Stato italiano alle conseguenze legate alla responsabilità internazionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.