La nota esamina una recente decisione della Corte d’Appello di Caltanissetta riguardante il delitto di abusiva attività finanziaria non bancaria, così come previsto e punito dall’art. 132 t.u.b. L’Autore, dopo aver analizzato la dibattuta problematica relativa all’in- dividuazione in concreto dei soggetti tenuti ad iscriversi nell’apposito albo previsto dall’art. 106, comma 1, t.u.b., come richiamato dall’art. 132, comma 1, t.u.b., si è soffermato sul concetto di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Al riguardo, la questione specifica affrontata attiene al comprendere se una dilazione di pagamento gratuita, concessa direttamente da un venditore, costituisca un finanziamento riservato, ai sensi dell’art. 106 t.u.b., agli operatori autorizzati e iscritti nell’albo degli intermediari finanziari non bancari. La Corte d’Appello risponde negativamente a tale domanda e ritiene, così, che l’attività appena descritta non abbia rilevanza penale.

The note analyses the decision issued by the Appeal Court in Caltanissetta, concerning a case of non-bank financial abuse, as outlined and sanctioned within art. 132, Consolidated Law on Banking (Testo Unico Bancario). After expanding on the much-discussed issue relating to the identification of those required to enroll in the dedicated register, pursuant to art. 106, par. 1, CLB, and art. 132, par. 1, CLB, the author moved onto analyzing different forms of grant funding. Specifically, they question whether a free payment extension, granted directly by a vendor, would constitute a form of private funding to licensed operators, enrolled in the non-bank financial intermediaries register, pursuant to art. 106, CLB. The Appeal Court has provided a negative response to the question, ruling that the activity, as described above, does not constitute a criminal offense.

L'esercizio abusivo di attività finanziaria: il caso della dilazione di pagamento nei contratti di compravendita.

Sicignano Luca
2023

Abstract

La nota esamina una recente decisione della Corte d’Appello di Caltanissetta riguardante il delitto di abusiva attività finanziaria non bancaria, così come previsto e punito dall’art. 132 t.u.b. L’Autore, dopo aver analizzato la dibattuta problematica relativa all’in- dividuazione in concreto dei soggetti tenuti ad iscriversi nell’apposito albo previsto dall’art. 106, comma 1, t.u.b., come richiamato dall’art. 132, comma 1, t.u.b., si è soffermato sul concetto di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Al riguardo, la questione specifica affrontata attiene al comprendere se una dilazione di pagamento gratuita, concessa direttamente da un venditore, costituisca un finanziamento riservato, ai sensi dell’art. 106 t.u.b., agli operatori autorizzati e iscritti nell’albo degli intermediari finanziari non bancari. La Corte d’Appello risponde negativamente a tale domanda e ritiene, così, che l’attività appena descritta non abbia rilevanza penale.
2023
The note analyses the decision issued by the Appeal Court in Caltanissetta, concerning a case of non-bank financial abuse, as outlined and sanctioned within art. 132, Consolidated Law on Banking (Testo Unico Bancario). After expanding on the much-discussed issue relating to the identification of those required to enroll in the dedicated register, pursuant to art. 106, par. 1, CLB, and art. 132, par. 1, CLB, the author moved onto analyzing different forms of grant funding. Specifically, they question whether a free payment extension, granted directly by a vendor, would constitute a form of private funding to licensed operators, enrolled in the non-bank financial intermediaries register, pursuant to art. 106, CLB. The Appeal Court has provided a negative response to the question, ruling that the activity, as described above, does not constitute a criminal offense.
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