La nozione di discrezionalità tecnica continua ad essere caratterizzata da ampi margini di incertezza. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ne ha puntualizzato i profili caratterizzanti a partire dall’evoluzione del ruolo del giudice amministrativo e dal carattere di una “geometria variabile” che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche ha assunto e continua ad assumere. Il “novum” della sentenza è senza dubbio l’evoluzione del dictum giudiziale rispetto al tradizionale modus operandi che esimeva il giudice amministrativo dall’esame dei profili tecnici riservati all’amministrazione. Tanto in linea con i segnali che, partendo da timidi accenni e sino a divenire sempre più marcati, hanno messo in evidenza la necessità di procedere alla riperimetrazione di una disciplina che operi un bilanciamento tra le originarie scelte di cautela e le nuove prospettive di “apertura”. Le valutazioni tecniche, infatti, non sono più considerate estranee alla dimensione dell’accertamento del fatto, ma tale assunto non pare da solo sufficiente a spiegare preliminarmente effetti e conseguenze che tale convinzione ha sulle dinamiche processuali in divenire.

Effettività della tutela giurisdizionale e “libertà” dell’amministrazione: analisi sul binomio deduzione-valutazione Nota a Consiglio di Stato, sezione VI, n. 10624 del 5.12.2022

cristina agliata
2023

Abstract

La nozione di discrezionalità tecnica continua ad essere caratterizzata da ampi margini di incertezza. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ne ha puntualizzato i profili caratterizzanti a partire dall’evoluzione del ruolo del giudice amministrativo e dal carattere di una “geometria variabile” che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche ha assunto e continua ad assumere. Il “novum” della sentenza è senza dubbio l’evoluzione del dictum giudiziale rispetto al tradizionale modus operandi che esimeva il giudice amministrativo dall’esame dei profili tecnici riservati all’amministrazione. Tanto in linea con i segnali che, partendo da timidi accenni e sino a divenire sempre più marcati, hanno messo in evidenza la necessità di procedere alla riperimetrazione di una disciplina che operi un bilanciamento tra le originarie scelte di cautela e le nuove prospettive di “apertura”. Le valutazioni tecniche, infatti, non sono più considerate estranee alla dimensione dell’accertamento del fatto, ma tale assunto non pare da solo sufficiente a spiegare preliminarmente effetti e conseguenze che tale convinzione ha sulle dinamiche processuali in divenire.
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