Il saggio individua la tipologia di pronuncia che, nel giudizio disciplinare sportivo, l’organo di giustizia sportiva dovrebbe emettere nelle seguenti due ipotesi: a) quando il fatto non è previsto da una norma astratta come tipica e determinata infrazione disciplinare né è riconducibile alla violazione dei doveri generali di lealtà, probità e correttezza; b) quando, in particolare, il fatto determina in astratto la violazione dei principi generali di lealtà, probità e correttezza, affermati da una norma di chiusura dell’ordinamento federale (o sportivo), ma in concreto la pretesa disciplinare avanzata dalla Procura federale con l’atto di deferimento non risulta giustiziabile perché, ad esempio, l’incolpato non è un soggetto dell’ordinamento federale. L’Autore sostiene e dimostra che, mutatis mutandis, può essere utilizzata nel giudizio disciplinare sportivo la distinzione, propria del processo civile (e, più in generale, della giustizia statale), tra la pronuncia di difetto assoluto di giurisdizione e la pronuncia di difetto di giustiziabilità della pretesa.

Difetto assoluto di “giurisdizione” e difetto di giustiziabilità della pretesa nel giudizio disciplinare sportivo

Marzocco, Antonio Maria
2023

Abstract

Il saggio individua la tipologia di pronuncia che, nel giudizio disciplinare sportivo, l’organo di giustizia sportiva dovrebbe emettere nelle seguenti due ipotesi: a) quando il fatto non è previsto da una norma astratta come tipica e determinata infrazione disciplinare né è riconducibile alla violazione dei doveri generali di lealtà, probità e correttezza; b) quando, in particolare, il fatto determina in astratto la violazione dei principi generali di lealtà, probità e correttezza, affermati da una norma di chiusura dell’ordinamento federale (o sportivo), ma in concreto la pretesa disciplinare avanzata dalla Procura federale con l’atto di deferimento non risulta giustiziabile perché, ad esempio, l’incolpato non è un soggetto dell’ordinamento federale. L’Autore sostiene e dimostra che, mutatis mutandis, può essere utilizzata nel giudizio disciplinare sportivo la distinzione, propria del processo civile (e, più in generale, della giustizia statale), tra la pronuncia di difetto assoluto di giurisdizione e la pronuncia di difetto di giustiziabilità della pretesa.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/517530
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