Il contributo esamina la recente ordinanza n. 119 del 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a partecipare al giudizio di opposizione a richiesta di archiviazione di cui all’art. 410 c.p.p. dopo che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato, si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità. Dopo aver analizzato le criticità legate alla norma in commento, si individua una possibile soluzione volta a rendere la disciplina delle incompatibilità più elastica e idonea a limitare i c.d. «effetti pregiudicanti» derivanti da una decisione giudiziaria.
Ancora dubbi di legittimità costituzionale sull'art. 34, co. 2, c.p.p.
Mastro Domenico
2023
Abstract
Il contributo esamina la recente ordinanza n. 119 del 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a partecipare al giudizio di opposizione a richiesta di archiviazione di cui all’art. 410 c.p.p. dopo che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato, si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità. Dopo aver analizzato le criticità legate alla norma in commento, si individua una possibile soluzione volta a rendere la disciplina delle incompatibilità più elastica e idonea a limitare i c.d. «effetti pregiudicanti» derivanti da una decisione giudiziaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.