L’A. si interroga sulle conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo per gmo dopo il duplice intervento della Corte costituzionale, che ha comportato un ampliamento dell’area della tutela reintegratoria a scapito di quella meramente indennitaria, ma anche una reazione da parte della dottrina tesa a restringere i ritrovati spazi della sanzione forte. In particolare, esamina il possibile attacco al repêchage quale elemento da espungere dalla nozione di “fatto” la cui insussistenza consente l’applicazione del meccanismo reintegratorio previsto dal comma 7 dell’art. 18 St. lav., affermando invece come esso provi il carattere effettivo e non pretestuoso della soppressione del posto di lavoro e sia, dunque, strettamente collegato alla ragione giustificativa e alle fattispecie stessa di gmo. Il saggio esamina, infine, i possibili effetti del ragionamento condotto dalla Corte circa l’irrazionalità del sistema sanzionatorio dell’art. 18 St. lav. sulla disciplina del contratto a tutele crescenti, che solo nell’area del gmo non collega alla totale insussistenza del fatto posto a base del licenziamento la sanzione reintegratoria, in un contesto normativo ove la giustificatezza del licenziamento si profila come elemento indefettibile del principio fondamentale di tutela della persona che lavora.
Il giustificato motivo oggettivo dopo le sentenze della Corte Costituzionale
Valeria Nuzzo
2023
Abstract
L’A. si interroga sulle conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo per gmo dopo il duplice intervento della Corte costituzionale, che ha comportato un ampliamento dell’area della tutela reintegratoria a scapito di quella meramente indennitaria, ma anche una reazione da parte della dottrina tesa a restringere i ritrovati spazi della sanzione forte. In particolare, esamina il possibile attacco al repêchage quale elemento da espungere dalla nozione di “fatto” la cui insussistenza consente l’applicazione del meccanismo reintegratorio previsto dal comma 7 dell’art. 18 St. lav., affermando invece come esso provi il carattere effettivo e non pretestuoso della soppressione del posto di lavoro e sia, dunque, strettamente collegato alla ragione giustificativa e alle fattispecie stessa di gmo. Il saggio esamina, infine, i possibili effetti del ragionamento condotto dalla Corte circa l’irrazionalità del sistema sanzionatorio dell’art. 18 St. lav. sulla disciplina del contratto a tutele crescenti, che solo nell’area del gmo non collega alla totale insussistenza del fatto posto a base del licenziamento la sanzione reintegratoria, in un contesto normativo ove la giustificatezza del licenziamento si profila come elemento indefettibile del principio fondamentale di tutela della persona che lavora.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.