Il complesso assetto normativo e disciplinatorio dell’ager privatus della legge agraria epigrafica fu una tappa fondamentale per l’evoluzione storico-giuridica della proprietà in genere e fondiaria in particolare. Uscita dall’ambito esclusivo del diritto familiare e quindi privato, questa cominciò a essere configurata in diritto romano grazie all’effetto sinergico di tre fattori: la legge, l’editto del pretore e l’attività negoziale (locazioni censorie e vendite questorie) anche come una questione di rilevanza pubblica; e di questo la legge del 111 a.C. reca ampia testimonianza. Dopo una rassegna delle varie figure previste dalla legge (ager privatus optima lege, ager privatus vectigalisque, ager publicus datus adsignatus), nel saggio si esamina la figura dell’ager privatus che appare in età repubblicana una proprietà fondiaria articolata come pluralità di statuti proprietari di cui, per ragioni storiche, l’elemento strutturale era la possessio, ossia il meum esse aio, una figura conosciuta dal diritto romano processuale sin da età più risalente. La persistenza nelle fonti repubblicane dell’opposizione mancipium/ius fino a Orazio (epist. 2.2,158-162), adeguata alla cultura giuridica del tempo, mostra una configurazione dell’ager privatus come species di in bonis habere ex lege (inquadrabile nelle res humani iuris che singulorum hominum sunt) presentandone tutti i requisiti.

L’ager privatus della lex del 111 a.C. come proprietà fondiaria nella prospettiva giuridica del suo tempo

O. Sacchi
2023

Abstract

Il complesso assetto normativo e disciplinatorio dell’ager privatus della legge agraria epigrafica fu una tappa fondamentale per l’evoluzione storico-giuridica della proprietà in genere e fondiaria in particolare. Uscita dall’ambito esclusivo del diritto familiare e quindi privato, questa cominciò a essere configurata in diritto romano grazie all’effetto sinergico di tre fattori: la legge, l’editto del pretore e l’attività negoziale (locazioni censorie e vendite questorie) anche come una questione di rilevanza pubblica; e di questo la legge del 111 a.C. reca ampia testimonianza. Dopo una rassegna delle varie figure previste dalla legge (ager privatus optima lege, ager privatus vectigalisque, ager publicus datus adsignatus), nel saggio si esamina la figura dell’ager privatus che appare in età repubblicana una proprietà fondiaria articolata come pluralità di statuti proprietari di cui, per ragioni storiche, l’elemento strutturale era la possessio, ossia il meum esse aio, una figura conosciuta dal diritto romano processuale sin da età più risalente. La persistenza nelle fonti repubblicane dell’opposizione mancipium/ius fino a Orazio (epist. 2.2,158-162), adeguata alla cultura giuridica del tempo, mostra una configurazione dell’ager privatus come species di in bonis habere ex lege (inquadrabile nelle res humani iuris che singulorum hominum sunt) presentandone tutti i requisiti.
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