Il saggio prende spunto da alcune recenti ordinanze dei giudici di merito e riflette criticamente sul rilievo giudizialmente accordato alla volontà del partner maschile della coppia, che, dopo aver prestato il proprio assenso al ricorso alle tecniche di P.M.A., prima che tale trattamento si completi a mezzo dell’impianto in utero degli embrioni formati, scelga di interrompere non soltanto il legame di coppia ma anche e soprattutto la ricerca del figlio, revocando il consenso originariamente manifestato ai fini dell’impiego delle nuove metodiche procreative. In questa prospettiva l’attenzione si focalizza sull’art. 6, commi 1 e 3, della legge n. 40 del 2004, e dalla lettura che di tale disposto è stata offerta in via giudiziaria trae motivo per marcarne i molti profili di criticità, che si palesano anzitutto nella scelta a favore di uno sforzo interpretativo della lettera della legge in luogo di una più proficua remissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine di vagliare la fondatezza dei dubbi posti da quello stesso dettato normativo.

Il consenso informato al trattamento di PMA e la sua irrevocabilità: a proposito di alcune recenti ordinanze … “da ignorare”

Franca Meola
2021

Abstract

Il saggio prende spunto da alcune recenti ordinanze dei giudici di merito e riflette criticamente sul rilievo giudizialmente accordato alla volontà del partner maschile della coppia, che, dopo aver prestato il proprio assenso al ricorso alle tecniche di P.M.A., prima che tale trattamento si completi a mezzo dell’impianto in utero degli embrioni formati, scelga di interrompere non soltanto il legame di coppia ma anche e soprattutto la ricerca del figlio, revocando il consenso originariamente manifestato ai fini dell’impiego delle nuove metodiche procreative. In questa prospettiva l’attenzione si focalizza sull’art. 6, commi 1 e 3, della legge n. 40 del 2004, e dalla lettura che di tale disposto è stata offerta in via giudiziaria trae motivo per marcarne i molti profili di criticità, che si palesano anzitutto nella scelta a favore di uno sforzo interpretativo della lettera della legge in luogo di una più proficua remissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine di vagliare la fondatezza dei dubbi posti da quello stesso dettato normativo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/487105
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