I sindacati sono considerati da sempre una forza importante di cambiamento e trasformazione sociale. Essi costituiscono le più grandi organizzazioni volontarie d’Europa. Lo Stato sociale contemporaneo e le Costituzioni europee del dopoguerra riconoscono la libertà sindacale come un diritto fondamentale. In tale contesto la libertà sindacale e un corollario del diritto del lavoro. Essa è una libertà positiva che richiede tangibili azioni promozionali da parte dello Stato sociale, allo scopo di “rimuovere gli ostacoli” e ad assicurare l’uguaglianza sostanziale. Il sistema di diritto sindacale italiano si fonda essenzialmente sull’art. 39 della Costituzione repubblicana del 1948 secondo cui “l’organizzazione sindacale è libera”. Questa norma ha ampliato la portata dell’art.18 (sulla libertà di riunirsi in associazioni) e ha previsto la funzione sociale del sindacato con legge Costituzionale non derogabile da legge ordinaria. In Spagna il diritto sindacale è un corollario del diritto del lavoro riconosciuto all’art. 35 della Costituzione. In base a questa disposizione tutti hanno il dovere di lavorare e di godere di una remunerazione sufficiente per soddisfare le proprie necessità e quelle della propria famiglia, senza discriminazione per ragioni di sesso. La Costituzione Spagnola riconosce i sindacati come istituzioni fondamentali dello Stato sociale e democratico soggetti solo alla legge (articolo 7); per questo motivo si sono riconosciuti a tutti in cittadini i diritti sindacali (artt. 28 e 37 della Costituzione spagnola). Ssecondo l’articolo 28 “Tutti hanno diritto di associarsi liberamente in sindacati”. La stessa disposizione continua affermando che “la legge potrà limitare o stabilire eccezioni all'esercizio di questo diritto per le Forze o Corpi Armati sottoposti a disciplina militare” regolando, in particolare, le modalità e le peculiarità di esercizio per i pubblici funzionari. L’art. 9 della Costituzione tedesca (Grundgesetz) riconosce la libertà di associazione. Al terzo comma si dispone che “il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. In Grecia la Costituzione del 9 giugno 1975 riconosce e garantisce espressamente (art. 23) la libertà sindacale per tutti i cittadini. A norma del comma 1 di questo articolo, lo Stato deve adottare misure appropriate per assicurare la libertà sindacale e il libero esercizio dei diritti ad essa collegati contro qualsiasi pregiudizio, entro i limiti prefissati della legge. Pur mancando una Costituzione scritta nel Regno Unito, è opinione condivisa che sia l’Inghilterra la patria del sindacalismo. Nel Regno Unito con il c.d. Human Rights Act del 1998 (11 della C.E.D.U.) si è riconosciuto la libertà di riunione e di associazione in sindacati a tutti i cittadini. In base a questa norma a tutti i cittadini del Regno Unito è garantito il diritto di costituire sindacati e aderire ad essi per la difesa degli interessi e dei diritti dei lavoratori, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. In Francia il sindacato costituisce un'associazione che agisce per la difesa o la gestione dei comuni interessi dei lavoratori. Nel preambolo della Costituzione francese del 1958 si legge “Ogni uomo può difendere i suoi diritti e i suoi interessi mediante l'azione sindacale, e aderire al sindacato di sua scelta. Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano”. Nel modello francese la libertà di associazione sindacale è al centro (au coeur) dei diritti fondamentali dei lavoratori perché consente di realizzare la democrazia nei rapporti di lavoro. Il movimento sindacale francese ha conosciuto, secondo la dottrina maggioritaria, tre fasi: la fase della c.d. conquista della libertà sindacale, il tempo dell’unità sindacale ed, infine, il periodo del pluralismo sindacale. Attualmente si assiste al’avvento di una nuova fase dedicata al rafforzamento della democrazia sociale. Già con la legge sulla rappresentanza sindacale del 2008 si è annullato i privilegi delle organizzazioni sindacali storiche e superato la rappresentatività presunta, introducendo il meccanismo del voto al fine di legittimare i sindacati realmente rappresentativi e garantire la partecipazione dei lavoratori e la democrazia sociale. Al fine di superare la crisi della tutela sindacale tradizionale, promuovere il dialogo sociale e rafforzare la partecipazione dei lavoratori il Governo francese ha presentato il progetto di legge costituzionale n. 813 del 2013 con cui si vuole inserire nella Costituzione una procedura rinforzata in materia di “democrazia sociale”. Tale progetto di riforma stabilisce che ai sindacati e alle organizzazioni dei datori di lavoro è conferita la possibilità di intervenire nel procedimento legislativo, prima dell'adozione di qualsiasi legge in materia di lavoro, occupazione e formazione professionale. Solo una situazione di emergenza può, secondo la proposta, giustificare il mancato ricorso a questa procedura rinforzata, prevista, appunto, come strumento di garanzia e salvaguardia della dialogo sociale. Il Governo francese, recentemente, ha anche adottato la legge del 2014 in materia di formazione professionale, occupazione e democrazia sociale. Questa normativa costituisce senza dubbio un’ulteriore tappa fondamentale del lungo ed articolato iter riformatore avviato già nel 2008 con la legge sulla “rappresentanza sindacale”. A nostro avviso lo strumento legislativo previsto dal progetto di riforma della Costituzione potrebbe, se approvato definitivamente, elevare il livello della partecipazione dei lavoratori e della rappresentanza salariale, con l’effetto di determinare una crescita del tasso di sindacalizzazione, di evitare conflitti e garantire la ripresa socio-economica del paese, rappresentando così un modello per gli altri paesi europei.
COSTITUZIONI E LIBERTA' SINDACALE IN EUROPA. LA “DEMOCRATIE SOCIALE" NELL'ESPERIENZA FRANCESE
COLELLA L
2014
Abstract
I sindacati sono considerati da sempre una forza importante di cambiamento e trasformazione sociale. Essi costituiscono le più grandi organizzazioni volontarie d’Europa. Lo Stato sociale contemporaneo e le Costituzioni europee del dopoguerra riconoscono la libertà sindacale come un diritto fondamentale. In tale contesto la libertà sindacale e un corollario del diritto del lavoro. Essa è una libertà positiva che richiede tangibili azioni promozionali da parte dello Stato sociale, allo scopo di “rimuovere gli ostacoli” e ad assicurare l’uguaglianza sostanziale. Il sistema di diritto sindacale italiano si fonda essenzialmente sull’art. 39 della Costituzione repubblicana del 1948 secondo cui “l’organizzazione sindacale è libera”. Questa norma ha ampliato la portata dell’art.18 (sulla libertà di riunirsi in associazioni) e ha previsto la funzione sociale del sindacato con legge Costituzionale non derogabile da legge ordinaria. In Spagna il diritto sindacale è un corollario del diritto del lavoro riconosciuto all’art. 35 della Costituzione. In base a questa disposizione tutti hanno il dovere di lavorare e di godere di una remunerazione sufficiente per soddisfare le proprie necessità e quelle della propria famiglia, senza discriminazione per ragioni di sesso. La Costituzione Spagnola riconosce i sindacati come istituzioni fondamentali dello Stato sociale e democratico soggetti solo alla legge (articolo 7); per questo motivo si sono riconosciuti a tutti in cittadini i diritti sindacali (artt. 28 e 37 della Costituzione spagnola). Ssecondo l’articolo 28 “Tutti hanno diritto di associarsi liberamente in sindacati”. La stessa disposizione continua affermando che “la legge potrà limitare o stabilire eccezioni all'esercizio di questo diritto per le Forze o Corpi Armati sottoposti a disciplina militare” regolando, in particolare, le modalità e le peculiarità di esercizio per i pubblici funzionari. L’art. 9 della Costituzione tedesca (Grundgesetz) riconosce la libertà di associazione. Al terzo comma si dispone che “il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. In Grecia la Costituzione del 9 giugno 1975 riconosce e garantisce espressamente (art. 23) la libertà sindacale per tutti i cittadini. A norma del comma 1 di questo articolo, lo Stato deve adottare misure appropriate per assicurare la libertà sindacale e il libero esercizio dei diritti ad essa collegati contro qualsiasi pregiudizio, entro i limiti prefissati della legge. Pur mancando una Costituzione scritta nel Regno Unito, è opinione condivisa che sia l’Inghilterra la patria del sindacalismo. Nel Regno Unito con il c.d. Human Rights Act del 1998 (11 della C.E.D.U.) si è riconosciuto la libertà di riunione e di associazione in sindacati a tutti i cittadini. In base a questa norma a tutti i cittadini del Regno Unito è garantito il diritto di costituire sindacati e aderire ad essi per la difesa degli interessi e dei diritti dei lavoratori, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. In Francia il sindacato costituisce un'associazione che agisce per la difesa o la gestione dei comuni interessi dei lavoratori. Nel preambolo della Costituzione francese del 1958 si legge “Ogni uomo può difendere i suoi diritti e i suoi interessi mediante l'azione sindacale, e aderire al sindacato di sua scelta. Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano”. Nel modello francese la libertà di associazione sindacale è al centro (au coeur) dei diritti fondamentali dei lavoratori perché consente di realizzare la democrazia nei rapporti di lavoro. Il movimento sindacale francese ha conosciuto, secondo la dottrina maggioritaria, tre fasi: la fase della c.d. conquista della libertà sindacale, il tempo dell’unità sindacale ed, infine, il periodo del pluralismo sindacale. Attualmente si assiste al’avvento di una nuova fase dedicata al rafforzamento della democrazia sociale. Già con la legge sulla rappresentanza sindacale del 2008 si è annullato i privilegi delle organizzazioni sindacali storiche e superato la rappresentatività presunta, introducendo il meccanismo del voto al fine di legittimare i sindacati realmente rappresentativi e garantire la partecipazione dei lavoratori e la democrazia sociale. Al fine di superare la crisi della tutela sindacale tradizionale, promuovere il dialogo sociale e rafforzare la partecipazione dei lavoratori il Governo francese ha presentato il progetto di legge costituzionale n. 813 del 2013 con cui si vuole inserire nella Costituzione una procedura rinforzata in materia di “democrazia sociale”. Tale progetto di riforma stabilisce che ai sindacati e alle organizzazioni dei datori di lavoro è conferita la possibilità di intervenire nel procedimento legislativo, prima dell'adozione di qualsiasi legge in materia di lavoro, occupazione e formazione professionale. Solo una situazione di emergenza può, secondo la proposta, giustificare il mancato ricorso a questa procedura rinforzata, prevista, appunto, come strumento di garanzia e salvaguardia della dialogo sociale. Il Governo francese, recentemente, ha anche adottato la legge del 2014 in materia di formazione professionale, occupazione e democrazia sociale. Questa normativa costituisce senza dubbio un’ulteriore tappa fondamentale del lungo ed articolato iter riformatore avviato già nel 2008 con la legge sulla “rappresentanza sindacale”. A nostro avviso lo strumento legislativo previsto dal progetto di riforma della Costituzione potrebbe, se approvato definitivamente, elevare il livello della partecipazione dei lavoratori e della rappresentanza salariale, con l’effetto di determinare una crescita del tasso di sindacalizzazione, di evitare conflitti e garantire la ripresa socio-economica del paese, rappresentando così un modello per gli altri paesi europei.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.