Nel caso di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, l'affermazione del principio di trasparenza in relazione all'informazione fiscale è particolarmente controversa, per il delicato bilanciamento che richiede tra i contrapposti valori di tutela della privacy e di garantire l'accesso ai documenti ai fini della difesa di posizioni legali rilevanti. Si tratta di una questione estremamente delicata, poiché, per natura, le informazioni fiscali forniscono una panoramica molto chiara della situazione finanziaria delle parti interessate. Questa caratteristica, che richiede chiaramente misure a tutela della riservatezza di tali informazioni, è, al tempo stesso, proprio ciò che la rende rilevante nella formazione di potenziali contenziosi. La Sessione Plenaria del Consiglio di Stato, a distanza di un anno dalla sentenza n. 19 del 25 settembre 2020, è tornata a pronunciarsi sulla necessità che le regole in materia di accesso alle informazioni fiscali siano chiare e univoche con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 La Suprema Assemblea ha preliminarmente confermato che i dati detenuti dall'anagrafe tributaria rientrano nella categoria degli atti amministrativi e che sono accessibili indipendentemente dalla previsione di specifici poteri di accertamento processuale ex artt. 210, 211 e 213 c.p.c. Ha poi definito il tipo di verifica che l'Amministrazione fiscale deve svolgere per accogliere o negare una richiesta di accesso da parte della difesa.

L’accesso difensivo alle informazioni tributarie e il difficile equilibrio rispetto alla tutela della privacy

Laura Lamberti
2022

Abstract

Nel caso di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, l'affermazione del principio di trasparenza in relazione all'informazione fiscale è particolarmente controversa, per il delicato bilanciamento che richiede tra i contrapposti valori di tutela della privacy e di garantire l'accesso ai documenti ai fini della difesa di posizioni legali rilevanti. Si tratta di una questione estremamente delicata, poiché, per natura, le informazioni fiscali forniscono una panoramica molto chiara della situazione finanziaria delle parti interessate. Questa caratteristica, che richiede chiaramente misure a tutela della riservatezza di tali informazioni, è, al tempo stesso, proprio ciò che la rende rilevante nella formazione di potenziali contenziosi. La Sessione Plenaria del Consiglio di Stato, a distanza di un anno dalla sentenza n. 19 del 25 settembre 2020, è tornata a pronunciarsi sulla necessità che le regole in materia di accesso alle informazioni fiscali siano chiare e univoche con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 La Suprema Assemblea ha preliminarmente confermato che i dati detenuti dall'anagrafe tributaria rientrano nella categoria degli atti amministrativi e che sono accessibili indipendentemente dalla previsione di specifici poteri di accertamento processuale ex artt. 210, 211 e 213 c.p.c. Ha poi definito il tipo di verifica che l'Amministrazione fiscale deve svolgere per accogliere o negare una richiesta di accesso da parte della difesa.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/482072
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