La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di termini di durata massima della custodia cautelare, l’imputato latitante non ha alcun interesse ad impugnare il provvedimento di sospensione per la particolare complessità del giudizio, ex art. 304, 2º comma, c.p.p., adottato nella fase ‘‘dinamica’’ della misura, poiché nei suoi riguardi quei termini non sono mai iniziati a decorrere, tesi che l’autrice contesta in ragione del diritto alla parità di trattamento tra imputati.

• ‘‘Complessita` del giudizio’’ e termini della custodia cautelare

mena minafra
2019

Abstract

La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di termini di durata massima della custodia cautelare, l’imputato latitante non ha alcun interesse ad impugnare il provvedimento di sospensione per la particolare complessità del giudizio, ex art. 304, 2º comma, c.p.p., adottato nella fase ‘‘dinamica’’ della misura, poiché nei suoi riguardi quei termini non sono mai iniziati a decorrere, tesi che l’autrice contesta in ragione del diritto alla parità di trattamento tra imputati.
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