Per la peculiare previsione di una attivazione d’ufficio del procedimento ex art. 678 c.p.p., ci si chiede se gli ampi poteri concessi alla magistratura di sorveglianza possano essere considerati il risultato di un giusto contemperamento tra l’art. 111 Cost. e l’art. 27, comma 3, Cost., poiché, con la riforma costituzionale operata dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, l’ordinamento italiano ha accolto il modello del processo equo attestato dai parr. 1 e 3 dell’art. 6 CEDU, ratificata dal nostro paese con la L. 4 agosto 1955, n. 848, abbandonando, così, una giurisdizione penale di tipo inquisitorio, a favore di un’altra di natura accusatoria, fondata sui principi dell’oralità, immediatezza e concentrazione.

Brevi cenni sul diritto di difesa e sul contraddittorio nel procedimento di sorveglianza

Mena Minafra
2022

Abstract

Per la peculiare previsione di una attivazione d’ufficio del procedimento ex art. 678 c.p.p., ci si chiede se gli ampi poteri concessi alla magistratura di sorveglianza possano essere considerati il risultato di un giusto contemperamento tra l’art. 111 Cost. e l’art. 27, comma 3, Cost., poiché, con la riforma costituzionale operata dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, l’ordinamento italiano ha accolto il modello del processo equo attestato dai parr. 1 e 3 dell’art. 6 CEDU, ratificata dal nostro paese con la L. 4 agosto 1955, n. 848, abbandonando, così, una giurisdizione penale di tipo inquisitorio, a favore di un’altra di natura accusatoria, fondata sui principi dell’oralità, immediatezza e concentrazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/477752
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