Le manifestazioni dell’autonomia privata processuale possono essere ricondotte a due species: le manifestazioni che investono il processo considerato nel suo insieme, perché condizionano o persino escludono l’inizio di un processo; e quelle che investono l’attività processuale, perché incidono sulla disciplina del processo e su ciò che le parti possono in esso compiere. Entrambe le manifestazioni incontrano limiti costituzionali. Una concreta e proficua esperienza è rinvenibile, nella giurisprudenza costituzionale, rispetto alla convenzione di arbitrato. Quest’ultima, secondo l’Autore, può essere considerata un esempio sia della prima che della seconda species di autonomia privata processuale. La convenzione di arbitrato, infatti, è qualificata sia come un negozio che individua le modalità di composizione delle liti, sia come un negozio con effetti che si producono nel processo. Quale atto di autonomia privata processuale, essa incontra limiti costituzionali che la giurisprudenza della Corte consente di individuare in modo chiaro. I limiti individuati rispetto alla convenzione di arbitrato appaiono per lo più generalizzabili in materia di autonomia privata processuale, ma per gli atti di autonomia privata che incidono sull’attività processuale – la seconda species – non si può prescindere dall’analisi del singolo atto.
The manifestations of procedural private autonomy can be reduced to two types: those affecting the process as a whole, because they condition or even exclude the commencement of a process; and those affecting the procedural activity, because they affect the discipline of the process and what the parties may do in it. Both manifestations are subject to constitutional limits. A concrete and valuable experience with respect to the arbitration agreement can be found in constitutional jurisprudence. The arbitration agreement can, according to the Author, be considered an example of both the first and the second type of procedural private autonomy. The arbitration agreement, in fact, is qualified both as a contract that identifies the modalities for settling disputes, and as a contract with effects that are produced in the proceedings. As an act of procedural private autonomy, it encounters constitutional limits that the Court’s case law clearly identifies. The limits identified with respect to the arbitration agreement appear for the most part to be generalizable in matters of procedural private autonomy, but for acts of private autonomy affecting procedural activity – the second type – one cannot depart from the analysis of the individual act.
Limiti costituzionali dell’autonomia privata processuale e convenzione di arbitrato
Marzocco A. M.
2021
Abstract
Le manifestazioni dell’autonomia privata processuale possono essere ricondotte a due species: le manifestazioni che investono il processo considerato nel suo insieme, perché condizionano o persino escludono l’inizio di un processo; e quelle che investono l’attività processuale, perché incidono sulla disciplina del processo e su ciò che le parti possono in esso compiere. Entrambe le manifestazioni incontrano limiti costituzionali. Una concreta e proficua esperienza è rinvenibile, nella giurisprudenza costituzionale, rispetto alla convenzione di arbitrato. Quest’ultima, secondo l’Autore, può essere considerata un esempio sia della prima che della seconda species di autonomia privata processuale. La convenzione di arbitrato, infatti, è qualificata sia come un negozio che individua le modalità di composizione delle liti, sia come un negozio con effetti che si producono nel processo. Quale atto di autonomia privata processuale, essa incontra limiti costituzionali che la giurisprudenza della Corte consente di individuare in modo chiaro. I limiti individuati rispetto alla convenzione di arbitrato appaiono per lo più generalizzabili in materia di autonomia privata processuale, ma per gli atti di autonomia privata che incidono sull’attività processuale – la seconda species – non si può prescindere dall’analisi del singolo atto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.