L'istituto dell'amministrazione di sostegno risponde alla finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 c.c.

Nomina dell'amministratore di sostegno in favore di persona affetta da malattia di Alzheimer. Il ruolo dei servizi sociali.

Paola Grimaldi
2008

Abstract

L'istituto dell'amministrazione di sostegno risponde alla finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 c.c.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/464798
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact