L’intervento si focalizza sulla mancanza di criteri certi ai fini del giudizio d’idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo.ì Quest’ultimo, architrave del sistema di responsabilità da reato degli enti, nella sua declinazione concreta non si rivela efficace, per cui la verificazione del fatto di reato è valutata ex se come indice dell’inidoneità del modello stesso, con il rischio di riprodurre quel meccanismo di “profezie auto-avveranti” già conosciuto in tema di illeciti colposi. L’analisi della giurisprudenza conferma questo dato, rivelando un numero esiguo di pronunce che escludono la responsabilità dell’ente in virtù della corretta adozione e attuazione di un modello idoneo, e la recente vicenda Impregilo sembra assumere in tal senso carattere paradigmatico. Le ragioni di tale fenomeno sono rinvenute nell’indeterminatezza legislativa dei criteri di costruzione del modello, e la ricerca di possibili correttivi individua soluzioni già praticate dal legislatore, che nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro ha stabilito una presunzione di adeguatezza dei modelli che si attengono a riconosciute linee-guida, soluzioni che mirano ad una certificazione preventiva dei modelli e soluzioni divise tra valorizzazioni della hard o della soft law.

L’idoneità del modello nel Sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi

Marco Colacurci
2016

Abstract

L’intervento si focalizza sulla mancanza di criteri certi ai fini del giudizio d’idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo.ì Quest’ultimo, architrave del sistema di responsabilità da reato degli enti, nella sua declinazione concreta non si rivela efficace, per cui la verificazione del fatto di reato è valutata ex se come indice dell’inidoneità del modello stesso, con il rischio di riprodurre quel meccanismo di “profezie auto-avveranti” già conosciuto in tema di illeciti colposi. L’analisi della giurisprudenza conferma questo dato, rivelando un numero esiguo di pronunce che escludono la responsabilità dell’ente in virtù della corretta adozione e attuazione di un modello idoneo, e la recente vicenda Impregilo sembra assumere in tal senso carattere paradigmatico. Le ragioni di tale fenomeno sono rinvenute nell’indeterminatezza legislativa dei criteri di costruzione del modello, e la ricerca di possibili correttivi individua soluzioni già praticate dal legislatore, che nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro ha stabilito una presunzione di adeguatezza dei modelli che si attengono a riconosciute linee-guida, soluzioni che mirano ad una certificazione preventiva dei modelli e soluzioni divise tra valorizzazioni della hard o della soft law.
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