Sebbene la dottrina maggioritaria escluda che, allo stato della legislazione vigente, possa configurarsi una responsabilità amministrativa da reato in capo alle strutture sanitarie per ipotesi di colpa medica, una lettura prospettica comincia ad affacciarsi. Ad essa concorrono numerosi argomenti, tra loro convergenti, emersi dalla prassi e variamente accolti in dottrina, che si orientano per una lettura estensiva della portata del d.lgs. 231/2001, ed in particolare dell’art. 25 septies; argomenti che occorre attentamente perimetrare per non incorrere in insuperabili e condivisibili obiezioni. Tale eventualità potrebbe ricorrere in casi estremamente circoscritti, ricavabili dal d.lgs. 81/2008 e relativi all’ipotesi di omicidio colposo in conseguenza della violazione degli obblighi di valutazione del rischio, accedendo ad un’interpretazione estensiva e controversa del campo applicativo delle norme dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La constatazione che tali casi concernano (anche) la gestione del rischio biologico, in un momento in cui è noto il pericolo che le strutture ospedaliere possano contribuire alla diffusione del virus COVID-19, rende tale osservazione oltremodo attuale. L’apertura della responsabilità degli enti alla colpa medica avrebbe come vantaggio di sollecitare la maggiore diffusione di approcci responsivi nel contrasto alla criminalità d’impresa latamente intesa. In chiave ulteriormente prospettica, il sistema pubblicistico di riconoscimento delle linee guida in campo medico potrebbe costituire un parametro di riferimento per la standardizzazione dei modelli organizzativi. Infine, la previsione di una responsabilità autonoma degli enti ex art. 8 in questi ambiti, sulla scia di contributi dottrinali recenti, contribuirebbe a perimetrare in chiave restrittiva la responsabilità individuale degli operatori medico-sanitari, esigenza da più parti invocata.

Dai colletti ai camici bianchi? Alcune riflessioni sulla responsabilizzazione dell’ente in ambito sanitario

Marco Colacurci
2020

Abstract

Sebbene la dottrina maggioritaria escluda che, allo stato della legislazione vigente, possa configurarsi una responsabilità amministrativa da reato in capo alle strutture sanitarie per ipotesi di colpa medica, una lettura prospettica comincia ad affacciarsi. Ad essa concorrono numerosi argomenti, tra loro convergenti, emersi dalla prassi e variamente accolti in dottrina, che si orientano per una lettura estensiva della portata del d.lgs. 231/2001, ed in particolare dell’art. 25 septies; argomenti che occorre attentamente perimetrare per non incorrere in insuperabili e condivisibili obiezioni. Tale eventualità potrebbe ricorrere in casi estremamente circoscritti, ricavabili dal d.lgs. 81/2008 e relativi all’ipotesi di omicidio colposo in conseguenza della violazione degli obblighi di valutazione del rischio, accedendo ad un’interpretazione estensiva e controversa del campo applicativo delle norme dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La constatazione che tali casi concernano (anche) la gestione del rischio biologico, in un momento in cui è noto il pericolo che le strutture ospedaliere possano contribuire alla diffusione del virus COVID-19, rende tale osservazione oltremodo attuale. L’apertura della responsabilità degli enti alla colpa medica avrebbe come vantaggio di sollecitare la maggiore diffusione di approcci responsivi nel contrasto alla criminalità d’impresa latamente intesa. In chiave ulteriormente prospettica, il sistema pubblicistico di riconoscimento delle linee guida in campo medico potrebbe costituire un parametro di riferimento per la standardizzazione dei modelli organizzativi. Infine, la previsione di una responsabilità autonoma degli enti ex art. 8 in questi ambiti, sulla scia di contributi dottrinali recenti, contribuirebbe a perimetrare in chiave restrittiva la responsabilità individuale degli operatori medico-sanitari, esigenza da più parti invocata.
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