Il T.A.R. Lazio, nel valutare la legittimità di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che esige di indicare come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, aderisce alla tesi che queste debbano ricondursi ai beni ai sensi dell’art. 810 c.c. Il commento esamina criticamente tale impostazione, del resto altamente discussa in dottrina e giurisprudenza. Importanti argomenti militano infatti a favore della qualificazione come strumento di pagamento, qualora la valuta virtuale sia impiegata come moneta, ovvero di forma alternativa di investimento, qualora la stessa sia acquistata con finalità speculativa o di risparmio. La diversa qualificazione non muterebbe peraltro la soluzione concreta, posto che a fondamento dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria è l’equiparazione funzionale tra valuta estera e valuta virtuale.
Le valute virtuali: tra nuovi strumenti di pagamento e forme alternative d’investimento
Mario Passaretta
2020
Abstract
Il T.A.R. Lazio, nel valutare la legittimità di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che esige di indicare come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, aderisce alla tesi che queste debbano ricondursi ai beni ai sensi dell’art. 810 c.c. Il commento esamina criticamente tale impostazione, del resto altamente discussa in dottrina e giurisprudenza. Importanti argomenti militano infatti a favore della qualificazione come strumento di pagamento, qualora la valuta virtuale sia impiegata come moneta, ovvero di forma alternativa di investimento, qualora la stessa sia acquistata con finalità speculativa o di risparmio. La diversa qualificazione non muterebbe peraltro la soluzione concreta, posto che a fondamento dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria è l’equiparazione funzionale tra valuta estera e valuta virtuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.