Nell’ambito dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata esperita dalla Curatela fallimentare, i danni, in mancanza delle scritture contabili, devono essere quantificati in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Osservazioni in tema di responsabilità dell’organo gestorio e quantificazione del danno in assenza di scritture contabili
Passaretta M
2015
Abstract
Nell’ambito dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata esperita dalla Curatela fallimentare, i danni, in mancanza delle scritture contabili, devono essere quantificati in via equitativa ex art. 1226 c.c.File in questo prodotto:
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