Nell’ambito dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata esperita dalla Curatela fallimentare, i danni, in mancanza delle scritture contabili, devono essere quantificati in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Osservazioni in tema di responsabilità dell’organo gestorio e quantificazione del danno in assenza di scritture contabili

Passaretta M
2015

Abstract

Nell’ambito dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata esperita dalla Curatela fallimentare, i danni, in mancanza delle scritture contabili, devono essere quantificati in via equitativa ex art. 1226 c.c.
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