La trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. eseguita prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore non impedisce la prosecuzione del giudizio di merito ed impedisce al curatore di esercitare il potere di scelta enunciato all’art. 72 l. fall.: ciò vuol dire che la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile rende "possibile" il trasferimento del bene in favore del trascrivente, che altrimenti, secondo i principi generali concorsuali, non potrebbe avvenire, se non per scelta del curatore del promittente venditore successivamente fallito.
Contratto preliminare: trascrizione della domanda giudiziale e facoltà di scioglimento ex art. 72, comma 4, l. fall
Passaretta M
2014
Abstract
La trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. eseguita prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore non impedisce la prosecuzione del giudizio di merito ed impedisce al curatore di esercitare il potere di scelta enunciato all’art. 72 l. fall.: ciò vuol dire che la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile rende "possibile" il trasferimento del bene in favore del trascrivente, che altrimenti, secondo i principi generali concorsuali, non potrebbe avvenire, se non per scelta del curatore del promittente venditore successivamente fallito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.