Il d.l. 220/2003, convertito con modificazioni dalla l. 280/2003, ha disciplinato non soltanto i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo ma anche i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statale. Dall’introduzione di quelle norme ad oggi molto è cambiato. Non tanto per qualche raro intervento normativo, quanto per l’opera dei giudici ordinari, amministrativi e, soprattutto, della Corte costituzionale. La loro interazione ha concorso a precisare, o persino a delineare, i confini tra giustizia sportiva e giurisdizione statale e le loro reciproche interazioni. Da ciò è derivata una nuova configurazione del c.d. vincolo di giustizia sportiva. Secondo la tesi dell’autore, il vincolo di giustizia sportiva non ha più un significato unitario, monolitico, ma assume, almeno per l’ordinamento statale, diverse gradazioni e significati, in ragione delle tipologie di controversie lato sensu sportive di cui si tratta (ad es. controversie disciplinari o tecniche, controversie patrimoniali tra società e atleti, pretese risarcitorie conseguenti ad illegittime sanzioni disciplinari).

Decree-Law no. 220/2003, converted with amendments into Law no. 280/2003, regulates not only the relations between the State and the sporting system but also the relations between sporting justice and State jurisdiction. Since the introduction of those rules until today, a lot has changed. This is not so much due to a few rare legislative interventions, but to the work of ordinary and administrative judges and, above all, of the Constitutional Court. Their interaction has helped to clarify, or even delineate, the boundaries between sports justice and state jurisdiction and their reciprocal interactions. This has led to a new configuration of the duty to exhaust internal remedies (s.c. “vincolo di giustizia sportiva”). According to the author’s thesis, the “vincolo di giustizia sportiva” no longer has a unitary, monolithic meaning, but takes on, at least for the state order, different gradations and meanings, depending on the type of sport dispute involved (e.g. disciplinary or technical disputes, financial disputes between clubs and athletes, claims for compensation following unlawful disciplinary sanctions).

Vincolo di giustizia sportiva e giurisdizione statale

Marzocco, Antonio Maria
2021

Abstract

Il d.l. 220/2003, convertito con modificazioni dalla l. 280/2003, ha disciplinato non soltanto i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo ma anche i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statale. Dall’introduzione di quelle norme ad oggi molto è cambiato. Non tanto per qualche raro intervento normativo, quanto per l’opera dei giudici ordinari, amministrativi e, soprattutto, della Corte costituzionale. La loro interazione ha concorso a precisare, o persino a delineare, i confini tra giustizia sportiva e giurisdizione statale e le loro reciproche interazioni. Da ciò è derivata una nuova configurazione del c.d. vincolo di giustizia sportiva. Secondo la tesi dell’autore, il vincolo di giustizia sportiva non ha più un significato unitario, monolitico, ma assume, almeno per l’ordinamento statale, diverse gradazioni e significati, in ragione delle tipologie di controversie lato sensu sportive di cui si tratta (ad es. controversie disciplinari o tecniche, controversie patrimoniali tra società e atleti, pretese risarcitorie conseguenti ad illegittime sanzioni disciplinari).
2021
Decree-Law no. 220/2003, converted with amendments into Law no. 280/2003, regulates not only the relations between the State and the sporting system but also the relations between sporting justice and State jurisdiction. Since the introduction of those rules until today, a lot has changed. This is not so much due to a few rare legislative interventions, but to the work of ordinary and administrative judges and, above all, of the Constitutional Court. Their interaction has helped to clarify, or even delineate, the boundaries between sports justice and state jurisdiction and their reciprocal interactions. This has led to a new configuration of the duty to exhaust internal remedies (s.c. “vincolo di giustizia sportiva”). According to the author’s thesis, the “vincolo di giustizia sportiva” no longer has a unitary, monolithic meaning, but takes on, at least for the state order, different gradations and meanings, depending on the type of sport dispute involved (e.g. disciplinary or technical disputes, financial disputes between clubs and athletes, claims for compensation following unlawful disciplinary sanctions).
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