La riconciliazione «tacita» ha ancora rilievo nel sistema, come comportamento inequivoco, incompatibile con la separazione. Non v’è dubbio che la riconciliazione ben possa avvenire, come emerge dalla norma dell’art. 157 c.c., mediante comportamenti concludenti. In questo caso, come in quello nel quale la riconciliazione è espressa in una dichiarazione, la ricostituzione del consorzio familiare, ripristina l’originario regime patrimoniale. Tuttavia, in assenza di annotazione, i coniugi non potranno avvalersi degli effetti favorevoli connaturati all’onere pubblicitario e la riconciliazione tacita manterrà effetti solo tra i coniugi.

La riconciliazione "tacita" ed il suo valore giuridico

Domenico G. Ruggiero
2021

Abstract

La riconciliazione «tacita» ha ancora rilievo nel sistema, come comportamento inequivoco, incompatibile con la separazione. Non v’è dubbio che la riconciliazione ben possa avvenire, come emerge dalla norma dell’art. 157 c.c., mediante comportamenti concludenti. In questo caso, come in quello nel quale la riconciliazione è espressa in una dichiarazione, la ricostituzione del consorzio familiare, ripristina l’originario regime patrimoniale. Tuttavia, in assenza di annotazione, i coniugi non potranno avvalersi degli effetti favorevoli connaturati all’onere pubblicitario e la riconciliazione tacita manterrà effetti solo tra i coniugi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/455182
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