La giurisprudenza consolidata della sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato la tacita abrogazione del coacervo sul valore donatum - relictum ai fini dell’imposta sulle successioni, essendosi conclusa la finalità antielusiva connessa al previgente sistema impositivo. Per converso, ai fini dell’imposta sulle donazioni ne sostiene la durevole applicazione sul valore del donatum , finanche nel quinquennio di soppressione del tributo. Da ultimo, tuttavia, con l’ordinanza del 19 gennaio 2021, n. 727, pur confermando l’operatività dell’istituto, il Giudice di legittimità ha statuito che dal calcolo di liquidazione dell’imposta vadano escluse tanto le liberalità inter vivos anteriori alla sua re-istituzione, quanto quelle esenti. A tal fine, rilevano sia le esenzioni indicate dalla legge all’atto della stipula della donazione, sia quelle indicate al momento in cui si effettua il coacervo. Diversamente, si determinerebbe un maggiore prelievo fiscale per l’erosione della franchigia su fattispecie di frazionamento patrimoniale compiute dal contribuente in assenza di propositi elusivi.

Note sul coacervo delle donazioni pregresse ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

Letizia
2021

Abstract

La giurisprudenza consolidata della sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato la tacita abrogazione del coacervo sul valore donatum - relictum ai fini dell’imposta sulle successioni, essendosi conclusa la finalità antielusiva connessa al previgente sistema impositivo. Per converso, ai fini dell’imposta sulle donazioni ne sostiene la durevole applicazione sul valore del donatum , finanche nel quinquennio di soppressione del tributo. Da ultimo, tuttavia, con l’ordinanza del 19 gennaio 2021, n. 727, pur confermando l’operatività dell’istituto, il Giudice di legittimità ha statuito che dal calcolo di liquidazione dell’imposta vadano escluse tanto le liberalità inter vivos anteriori alla sua re-istituzione, quanto quelle esenti. A tal fine, rilevano sia le esenzioni indicate dalla legge all’atto della stipula della donazione, sia quelle indicate al momento in cui si effettua il coacervo. Diversamente, si determinerebbe un maggiore prelievo fiscale per l’erosione della franchigia su fattispecie di frazionamento patrimoniale compiute dal contribuente in assenza di propositi elusivi.
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