Come chiarito anche dalla Cassazione, i fondi non hanno soggettività giuridica, ma costituiscono patrimonio autonomo e separato (dunque, oggetto di diritti) delle Sgr, che li gestiscono nell’interesse degli investitori, e che sono ad esse legati da un fascio di contratti e non da un unico contratto associativo astrattamente idoneo alla creazione di un’organizzazione personificata. Alla Sgr fanno capo (come soggetto) i diritti e i rapporti nascenti dalla gestione del fondo: in relazione a tali diritti e rapporti, la legittimazione processuale sia attiva che passiva compete alla Sgr, senza che occorra spendere il “nome” o dichiarare di agire “per conto” del fondo in relazione al quale è sorta la controversia. Il patrimonio “del fondo”, quello cioè della Sgr e rientrante nel perimetro del fondo, o quello “residuo della Sgr”, quello cioè appartenente alla Sgr e non rientrante nel perimetro di alcuno dei fondi da questa gestiti, rilevano solo ai fini dell’eventuale attuazione della pretesa creditoria, dunque, nell’azione esecutiva eventualmente intentata contro la Sgr.

Sgr e fondi comuni, tra soggetto e oggetto. Appunti sulla legittimazione processuale

de luca N.
2019

Abstract

Come chiarito anche dalla Cassazione, i fondi non hanno soggettività giuridica, ma costituiscono patrimonio autonomo e separato (dunque, oggetto di diritti) delle Sgr, che li gestiscono nell’interesse degli investitori, e che sono ad esse legati da un fascio di contratti e non da un unico contratto associativo astrattamente idoneo alla creazione di un’organizzazione personificata. Alla Sgr fanno capo (come soggetto) i diritti e i rapporti nascenti dalla gestione del fondo: in relazione a tali diritti e rapporti, la legittimazione processuale sia attiva che passiva compete alla Sgr, senza che occorra spendere il “nome” o dichiarare di agire “per conto” del fondo in relazione al quale è sorta la controversia. Il patrimonio “del fondo”, quello cioè della Sgr e rientrante nel perimetro del fondo, o quello “residuo della Sgr”, quello cioè appartenente alla Sgr e non rientrante nel perimetro di alcuno dei fondi da questa gestiti, rilevano solo ai fini dell’eventuale attuazione della pretesa creditoria, dunque, nell’azione esecutiva eventualmente intentata contro la Sgr.
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