Come chiarito anche dalla Cassazione, i fondi non hanno soggettività giuridica, ma costituiscono patrimonio autonomo e separato (dunque, oggetto di diritti) delle Sgr, che li gestiscono nell’interesse degli investitori, e che sono ad esse legati da un fascio di contratti e non da un unico contratto associativo astrattamente idoneo alla creazione di un’organizzazione personificata. Alla Sgr fanno capo (come soggetto) i diritti e i rapporti nascenti dalla gestione del fondo: in relazione a tali diritti e rapporti, la legittimazione processuale sia attiva che passiva compete alla Sgr, senza che occorra spendere il “nome” o dichiarare di agire “per conto” del fondo in relazione al quale è sorta la controversia. Il patrimonio “del fondo”, quello cioè della Sgr e rientrante nel perimetro del fondo, o quello “residuo della Sgr”, quello cioè appartenente alla Sgr e non rientrante nel perimetro di alcuno dei fondi da questa gestiti, rilevano solo ai fini dell’eventuale attuazione della pretesa creditoria, dunque, nell’azione esecutiva eventualmente intentata contro la Sgr.
Sgr e fondi comuni, tra soggetto e oggetto. Appunti sulla legittimazione processuale
de luca N.
2019
Abstract
Come chiarito anche dalla Cassazione, i fondi non hanno soggettività giuridica, ma costituiscono patrimonio autonomo e separato (dunque, oggetto di diritti) delle Sgr, che li gestiscono nell’interesse degli investitori, e che sono ad esse legati da un fascio di contratti e non da un unico contratto associativo astrattamente idoneo alla creazione di un’organizzazione personificata. Alla Sgr fanno capo (come soggetto) i diritti e i rapporti nascenti dalla gestione del fondo: in relazione a tali diritti e rapporti, la legittimazione processuale sia attiva che passiva compete alla Sgr, senza che occorra spendere il “nome” o dichiarare di agire “per conto” del fondo in relazione al quale è sorta la controversia. Il patrimonio “del fondo”, quello cioè della Sgr e rientrante nel perimetro del fondo, o quello “residuo della Sgr”, quello cioè appartenente alla Sgr e non rientrante nel perimetro di alcuno dei fondi da questa gestiti, rilevano solo ai fini dell’eventuale attuazione della pretesa creditoria, dunque, nell’azione esecutiva eventualmente intentata contro la Sgr.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.