La pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno (25 ottobre 2018) offre lo spunto per analizzare due interessanti questioni in tema di ATI: la legittimazione attiva della singola impresa mandante alla riscossione del credito, in caso di fallimento dell’impresa mandataria, e il criterio di determinazione della relativa quota-parte in mancanza di espressa previsione convenzionale, da risolvere in base alle regole generali in tema di obbligazioni parziarie attive. Essa, inoltre, prende posizione sul tema, ancora assai dibattuto, dei limiti della compensazione nelle procedure concorsuali, escludendo l’applicazione dell’eccezione di non-compensabilità prevista dall’art. 56, comma 2, l. fall. nel caso di crediti già scaduti, ceduti dopo l’apertura della procedura.
ATI e procedure concorsuali: legittimazione dell’impresa mandante alla riscossione del credito, determinazione della quota-parte, e limiti alla compensazione.
FUSCO Emanuela
2019
Abstract
La pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno (25 ottobre 2018) offre lo spunto per analizzare due interessanti questioni in tema di ATI: la legittimazione attiva della singola impresa mandante alla riscossione del credito, in caso di fallimento dell’impresa mandataria, e il criterio di determinazione della relativa quota-parte in mancanza di espressa previsione convenzionale, da risolvere in base alle regole generali in tema di obbligazioni parziarie attive. Essa, inoltre, prende posizione sul tema, ancora assai dibattuto, dei limiti della compensazione nelle procedure concorsuali, escludendo l’applicazione dell’eccezione di non-compensabilità prevista dall’art. 56, comma 2, l. fall. nel caso di crediti già scaduti, ceduti dopo l’apertura della procedura.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.