Il saggio critica la corrente qualificazione della legge di cui all'art. 116, III comma come legge meramente formale, ricostruendo il dibattito dottrinale in materia. In particolare, si evidenzia che la categoria giuridica delle leggi meramente formali appartiene a una differente epoca storica e a un contesto politico e istituzionale profondamente diverso, per cui è legittimo dubitare che una tale categoria abbia ancora cittadinanza nel nostro ordinamento costituzionale. Ne consegue che la legge di cui all'art. 116, III comma può intervenire anche integrando o modificando i contenuti delle intese stipulate fra Governo nazionale e regioni.
LA PIENA SOVRANITÀ DEL PARLAMENTO NELLA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI E DEI LIMITI DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Carlo Iannello
2019
Abstract
Il saggio critica la corrente qualificazione della legge di cui all'art. 116, III comma come legge meramente formale, ricostruendo il dibattito dottrinale in materia. In particolare, si evidenzia che la categoria giuridica delle leggi meramente formali appartiene a una differente epoca storica e a un contesto politico e istituzionale profondamente diverso, per cui è legittimo dubitare che una tale categoria abbia ancora cittadinanza nel nostro ordinamento costituzionale. Ne consegue che la legge di cui all'art. 116, III comma può intervenire anche integrando o modificando i contenuti delle intese stipulate fra Governo nazionale e regioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.