La fusione per incorporazione della consolidata nella consolidante segna il passaggio da una condizione iniziale di aggregazione sul piano economico ad un’integrazione molto più ampia e pervasiva che giunge a determinare l’effetto dell’unificazione soggettiva delle società coinvolte da cui consegue una determinazione unitaria ed indistinta dei risultati reddituali da queste (congiuntamente) conseguiti. Sul piano tributario, la fusione non produce alcun effetto interruttivo sul regime di consolidato fiscale nazionale in corso poiché la società incorporata (già consolidata) concorrerà alla formazione del reddito globale di gruppo fornendo un segmento del reddito complessivo indistintamente ascrivibile alla società incorporante che, in quanto consolidante, confluirà integralmente nella determinazione del reddito complessivo globale di gruppo. Con riferimento alla possibilità di riporto delle perdite pregresse e delle eccedenze degli interessi passivi, l’operazione di fusione tra società aderenti al medesimo consolidato non consente di conseguire ulteriori vantaggi rispetto a quanto lo specifico regime ordinariamente consente. Da tale considerazione consegue che la disciplina antielusiva in materia di limitazioni all’utilizzo di perdite ed interessi pregressi non debba operare ancorché sul punto l’Amministrazione finanziaria, con riguardo alla possibilità di riporto delle eccedenze degli interessi, ha manifestato un orientamento contrario che, sebbene non condiviso, lascia irrisolte alcune criticità.

Gli effetti prodotti sulla procedura di consolidato nazionale dalla fusione per incorporazione di una consolidata nella consolidante con effetti fiscali retroagenti dall’inizio del periodo d’imposta

Ottavio Nocerino
2018

Abstract

La fusione per incorporazione della consolidata nella consolidante segna il passaggio da una condizione iniziale di aggregazione sul piano economico ad un’integrazione molto più ampia e pervasiva che giunge a determinare l’effetto dell’unificazione soggettiva delle società coinvolte da cui consegue una determinazione unitaria ed indistinta dei risultati reddituali da queste (congiuntamente) conseguiti. Sul piano tributario, la fusione non produce alcun effetto interruttivo sul regime di consolidato fiscale nazionale in corso poiché la società incorporata (già consolidata) concorrerà alla formazione del reddito globale di gruppo fornendo un segmento del reddito complessivo indistintamente ascrivibile alla società incorporante che, in quanto consolidante, confluirà integralmente nella determinazione del reddito complessivo globale di gruppo. Con riferimento alla possibilità di riporto delle perdite pregresse e delle eccedenze degli interessi passivi, l’operazione di fusione tra società aderenti al medesimo consolidato non consente di conseguire ulteriori vantaggi rispetto a quanto lo specifico regime ordinariamente consente. Da tale considerazione consegue che la disciplina antielusiva in materia di limitazioni all’utilizzo di perdite ed interessi pregressi non debba operare ancorché sul punto l’Amministrazione finanziaria, con riguardo alla possibilità di riporto delle eccedenze degli interessi, ha manifestato un orientamento contrario che, sebbene non condiviso, lascia irrisolte alcune criticità.
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