Asymmetrical regionalism, introduced by Constitutional Law No 3/2001, is now seeing its problematic implementation process move forward. The implementation of Article 116(3) of the Constitution poses a number of questions. Equalisation measures, standard costs and the determination of essential performance levels (“livelli essenziali delle prestazioni”) are constitutional prerequisites for the implementation of asymmetrical regionalism. While, with regard to the procedure, and the same matters and functions to be attributed to the region, and relative "costs", the role of the Parliament must be safeguarded, because the differentiation of autonomy cannot be limited only to the agreement between the Executives of the State and the region concerned.

Il regionalismo differenziato, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, vede oggi avanzare il suo problematico processo di attuazione. L’attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione pone una serie di punti problematici. Misure perequative, fissazione dei fabbisogni standard e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituiscono presupposti costituzionali alla realizzazione del regionalismo asimmetrico. Mentre, per quanto riguarda il procedimento, e le stesse materie e funzioni da attribuire, con i relativi “costi”, va salvaguardato il ruolo del Parlamento, non potendosi limitare la differenziazione di autonomia al mero accordo tra Esecutivi nell’intesa con la Regione interessata, riguardando invece la stessa forma di Stato.

Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie

Andrea Patroni Griffi
2019

Abstract

Asymmetrical regionalism, introduced by Constitutional Law No 3/2001, is now seeing its problematic implementation process move forward. The implementation of Article 116(3) of the Constitution poses a number of questions. Equalisation measures, standard costs and the determination of essential performance levels (“livelli essenziali delle prestazioni”) are constitutional prerequisites for the implementation of asymmetrical regionalism. While, with regard to the procedure, and the same matters and functions to be attributed to the region, and relative "costs", the role of the Parliament must be safeguarded, because the differentiation of autonomy cannot be limited only to the agreement between the Executives of the State and the region concerned.
2019
Il regionalismo differenziato, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, vede oggi avanzare il suo problematico processo di attuazione. L’attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione pone una serie di punti problematici. Misure perequative, fissazione dei fabbisogni standard e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituiscono presupposti costituzionali alla realizzazione del regionalismo asimmetrico. Mentre, per quanto riguarda il procedimento, e le stesse materie e funzioni da attribuire, con i relativi “costi”, va salvaguardato il ruolo del Parlamento, non potendosi limitare la differenziazione di autonomia al mero accordo tra Esecutivi nell’intesa con la Regione interessata, riguardando invece la stessa forma di Stato.
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