La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da un contribuente affermando che la soggettività passiva ai fini IRES del trust in relazione agli utili distribuiti da una società necessita che sia intervenuto un preventivo atto di trasferimento della partecipazione sociale dal disponente a favore del trustee. Qualora il disponente abbia mantenuto la titolarità del rapporto partecipativo, l’imponibilità del particolare provento dovrà a costui riferirsi senza che occorra indagare in ordine alla validità del particolare trust autodichiarato posto che, non potendosi effettuare alcuna verifica circa la sua effettiva destinazione, è da ritenere che il disponente, in quanto anche trustee, abbia mantenuto il controllo sul bene. L’aprioristica negazione di ogni apprezzamento in ordine alla validità del trust autodichiarato non è del tutto condivisibile. La Commissione avrebbe dovuto preliminarmente accertare, incidenter tantum, la validità del trust la qual cosa non richiede necessariamente un preventivo atto di trasferimento, bensì l’effettività di un vincolo di destinazione dei beni verso un determinato scopo, sempreché lecito e non contrastante con i principi dell’ordinamento nazionale.

La causa concreta del trust autodichiarato e la soggettività passiva IRES

Ottavio Nocerino
2018

Abstract

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da un contribuente affermando che la soggettività passiva ai fini IRES del trust in relazione agli utili distribuiti da una società necessita che sia intervenuto un preventivo atto di trasferimento della partecipazione sociale dal disponente a favore del trustee. Qualora il disponente abbia mantenuto la titolarità del rapporto partecipativo, l’imponibilità del particolare provento dovrà a costui riferirsi senza che occorra indagare in ordine alla validità del particolare trust autodichiarato posto che, non potendosi effettuare alcuna verifica circa la sua effettiva destinazione, è da ritenere che il disponente, in quanto anche trustee, abbia mantenuto il controllo sul bene. L’aprioristica negazione di ogni apprezzamento in ordine alla validità del trust autodichiarato non è del tutto condivisibile. La Commissione avrebbe dovuto preliminarmente accertare, incidenter tantum, la validità del trust la qual cosa non richiede necessariamente un preventivo atto di trasferimento, bensì l’effettività di un vincolo di destinazione dei beni verso un determinato scopo, sempreché lecito e non contrastante con i principi dell’ordinamento nazionale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/403275
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