L’interesse per le criptomonete si sta facendo sempre più intenso da parte dei giuristi, penalisti, civilisti e ovviamente commercialisti. Il legislatore italiano ha dato una definizione di “valuta virtuale” nell’ambito della disciplina sull’antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. qq, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90), mentre si intende approntare quanto prima una disciplina sulla blockchain (v. il c.d. decreto semplificazioni, d.d.l. n. 989 del 2018, il cui art. 8-bis, comma 3, ora al vaglio del Senato, stabilisce che «la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014»).
La sostenibile leggerezza della moneta virtuale
Rubino De ritis
2019
Abstract
L’interesse per le criptomonete si sta facendo sempre più intenso da parte dei giuristi, penalisti, civilisti e ovviamente commercialisti. Il legislatore italiano ha dato una definizione di “valuta virtuale” nell’ambito della disciplina sull’antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. qq, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90), mentre si intende approntare quanto prima una disciplina sulla blockchain (v. il c.d. decreto semplificazioni, d.d.l. n. 989 del 2018, il cui art. 8-bis, comma 3, ora al vaglio del Senato, stabilisce che «la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014»).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.