Indisponibilità del tipo, ragionevolezza e autonomia collettiva. Sul nuovo articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 – Riassunto. L’A. si propone di verificare se, ed in che misura, i criteri della “ragionevolezza” e della “proporzionalità” possano assumere rilievo ogni qualvolta il legislatore e, oggi, le parti collettive, in virtù di un’espressa previsione legislativa, dispongono in ordine alla qualificazione del rapporto e/o rimodulano le tutele connesse al tipo lavoro subordinato. L’analisi si sofferma sul nuovo art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, con cui il legislatore attribuisce all’autonomia collettiva il potere di sottrarre alla disciplina del lavoro subordinato i rapporti di collaborazione etero-organizzata (che altrimenti ricadrebbero nell’ambito di essa). In particolare, l’A., dopo aver affrontato, alla luce di talune impostazioni teoriche, la questione della qualificazione della nuova figura, si domanda se l’affidamento alla contrattazione collettiva di un così ampio potere derogatorio sia tale da incidere sull’assetto del tipo di cui all’art. 2094 c.c. e in ogni caso se, ed eventualmente in che misura, una simile delega possa essere giustificata alla luce del principio di ragionevolezza. L’A., pur prospettando un’interpretazione adeguatrice e pur riconoscendo in questo modo la compatibilità della nuova previsione con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., ritiene che l’attribuzione al contratto collettivo di una vera e propria «funzione regolamentare» spiani inevitabilmente la strada ad un sindacato giudiziario di ragionevolezza sulla fonte negoziale. Pertanto, la ragionevolezza delle scelte sindacali potrà essere valutata utilizzando i criteri dell’idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto elaborati dalla nostra Corte costituzionale. Tuttavia, l’A. ritiene che l’esigenza di autodeterminazione delle dinamiche sindacali debba indurre a declinare in modo diverso il test di proporzionalità in senso stretto a seconda che siano in gioco diritti fondamentali. Peraltro, in tal caso, un ostacolo insormontabile risiede nell’obbligo di rispetto del «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali, che del resto costituisce il limite invalicabile anche «all’invadenza del legislatore».
Indisponibilità del tipo, ragionevolezza e autonomia collettiva. Sul nuovo articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015
SANTAGATA DE CASTRO, Raffaello
2017
Abstract
Indisponibilità del tipo, ragionevolezza e autonomia collettiva. Sul nuovo articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 – Riassunto. L’A. si propone di verificare se, ed in che misura, i criteri della “ragionevolezza” e della “proporzionalità” possano assumere rilievo ogni qualvolta il legislatore e, oggi, le parti collettive, in virtù di un’espressa previsione legislativa, dispongono in ordine alla qualificazione del rapporto e/o rimodulano le tutele connesse al tipo lavoro subordinato. L’analisi si sofferma sul nuovo art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, con cui il legislatore attribuisce all’autonomia collettiva il potere di sottrarre alla disciplina del lavoro subordinato i rapporti di collaborazione etero-organizzata (che altrimenti ricadrebbero nell’ambito di essa). In particolare, l’A., dopo aver affrontato, alla luce di talune impostazioni teoriche, la questione della qualificazione della nuova figura, si domanda se l’affidamento alla contrattazione collettiva di un così ampio potere derogatorio sia tale da incidere sull’assetto del tipo di cui all’art. 2094 c.c. e in ogni caso se, ed eventualmente in che misura, una simile delega possa essere giustificata alla luce del principio di ragionevolezza. L’A., pur prospettando un’interpretazione adeguatrice e pur riconoscendo in questo modo la compatibilità della nuova previsione con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., ritiene che l’attribuzione al contratto collettivo di una vera e propria «funzione regolamentare» spiani inevitabilmente la strada ad un sindacato giudiziario di ragionevolezza sulla fonte negoziale. Pertanto, la ragionevolezza delle scelte sindacali potrà essere valutata utilizzando i criteri dell’idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto elaborati dalla nostra Corte costituzionale. Tuttavia, l’A. ritiene che l’esigenza di autodeterminazione delle dinamiche sindacali debba indurre a declinare in modo diverso il test di proporzionalità in senso stretto a seconda che siano in gioco diritti fondamentali. Peraltro, in tal caso, un ostacolo insormontabile risiede nell’obbligo di rispetto del «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali, che del resto costituisce il limite invalicabile anche «all’invadenza del legislatore».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.