Gli interventi normativi via via succedutisi nel tempo hanno interessato solo gli aspetti relativi all’imposizione diretta in materia di trust. In assenza di un intervento da parte del legislatore si deve fare ricorso all’interpretazione e per tentare di ipotizzare un probabile sistema si devono evidenziare i momenti fiscalmente rilevanti della vita di un trust. Il momento che ad oggi pone maggiori problematiche e` l’atto dispositivo. Le “imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza” sono la categoria di tributi fisiologicamente interessata dall’atto dispositivo. Il dibattito si e` incentrato sulla imponibilita` o meno dei negozi traslativi connessi al trust, sulla conseguente applicabilita` , in caso di risposta positiva, delle imposte sui trasferimenti o piuttosto dell’imposta sulle successioni e donazioni anche alla luce della reintrodotta imposta con il d.l. n. 262 del 2006. Ad acuire l’incertezza ha contribuito l’Agenzia delle Entrate con un orientamento ancorato ad una visione che non tiene conto della poliedricita` dell’istituto. Nonostante innumerevoli sentenze di merito susseguitesi negli anni sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria, si e` ancora fermi a modalita` di tassazione del tutto prive di basi legali. I tanto attesi orientamenti della giurisprudenza di legittimita` giunti nel 2016 hanno poi sconfessato quasi tutte le sentenze di merito, creando una sorta di “nuova” normativa tributaria prima non esistente. Bisogna solo sperare nel “nuovo corso” inaugurato dalle sentenze della Cassazione di dicembre 2015, coerenti con i principi di giustizia tributaria. L’auspicio e` , pero` , un intervento normativo che dirima le numerose controversie per poter aver una precisa e corretta delimitazione degli ambiti applicativi dei vari tributi indiretti nei riguardi del trust.

Problematiche fiscali per l'imposizione indiretta dei trust

BUCCICO, Clelia
2016

Abstract

Gli interventi normativi via via succedutisi nel tempo hanno interessato solo gli aspetti relativi all’imposizione diretta in materia di trust. In assenza di un intervento da parte del legislatore si deve fare ricorso all’interpretazione e per tentare di ipotizzare un probabile sistema si devono evidenziare i momenti fiscalmente rilevanti della vita di un trust. Il momento che ad oggi pone maggiori problematiche e` l’atto dispositivo. Le “imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza” sono la categoria di tributi fisiologicamente interessata dall’atto dispositivo. Il dibattito si e` incentrato sulla imponibilita` o meno dei negozi traslativi connessi al trust, sulla conseguente applicabilita` , in caso di risposta positiva, delle imposte sui trasferimenti o piuttosto dell’imposta sulle successioni e donazioni anche alla luce della reintrodotta imposta con il d.l. n. 262 del 2006. Ad acuire l’incertezza ha contribuito l’Agenzia delle Entrate con un orientamento ancorato ad una visione che non tiene conto della poliedricita` dell’istituto. Nonostante innumerevoli sentenze di merito susseguitesi negli anni sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria, si e` ancora fermi a modalita` di tassazione del tutto prive di basi legali. I tanto attesi orientamenti della giurisprudenza di legittimita` giunti nel 2016 hanno poi sconfessato quasi tutte le sentenze di merito, creando una sorta di “nuova” normativa tributaria prima non esistente. Bisogna solo sperare nel “nuovo corso” inaugurato dalle sentenze della Cassazione di dicembre 2015, coerenti con i principi di giustizia tributaria. L’auspicio e` , pero` , un intervento normativo che dirima le numerose controversie per poter aver una precisa e corretta delimitazione degli ambiti applicativi dei vari tributi indiretti nei riguardi del trust.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/372989
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