Alcune pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia in tema di misure finalizzate alla lotta al terrorismo evidenziano, ancorché per motivi diversi, una compressione del diritto a beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva da parte delle persone e delle organizzazioni colpite dalle misure in questione. Seppure siffatta compressione sia imputabile innanzitutto all’esigenza di reagire a circostanze straordinarie idonee a minacciare la pace e la sicurezza internazionale, non sembra irragionevole ritenere che, nell’ambito dell’Unione europea, essa origini soprattutto dall’esistenza di un sistema giuridico di tutela dei diritti fondamentali che si articola su una pluralità di meccanismi. In altre parole, il concorso, in tema di adozione ed esecuzione di provvedimenti finalizzati alla lotta al terrorismo, di più enti — Stati membri, Unione Europea e Comunità europea — e la complessa articolazione delle competenze che ne deriva sembrerebbero essere causa delle limitazioni dei diritti e delle garanzie fondamentali di cui parliamo. Se la frammentata articolazione di competenze fra più enti può allora influenzare le modalità di esercizio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in una prospettiva diversa occorre tuttavia chiedersi se esigenze legate al fenomeno della ripartizione verticale o orizzontale di competenze possano giustificare compressioni tanto incisive da compromettere nella sostanza un diritto considerato fondamentale. La sentenza emanata dalla Corte di giustizia nel caso Kadi (3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione) parrebbe infatti indicare che, pur in presenza di un fenomeno di ripartizione di competenze tra enti diversi, i diritti fondamentali, tra i quali il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, non possono subire alcuna deroga. Essa, soprattutto, valorizza, a differenza della giurisprudenza precedente, il carattere primario acquisito nell’ordinamento dell’Unione dai principi fondamentali, riconosciuti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione, e, conseguentemente, della necessità di interpretare le norme dei trattati in maniera complessivamente compatibile con l’esigenza di non svuotare di significato tali principi. Peraltro, non è escluso che questa esigenza potrebbe anche incidere sulla ripartizione di competenze tra più enti, così derogando, pur in maniera indiretta o implicita, il principio dei poteri attribuiti.

Articolazione delle competenze e tutela dei diritti fondamentali nelle misure UE contro il terrorismo,

BARTOLONI, Maria Eugenia
2009

Abstract

Alcune pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia in tema di misure finalizzate alla lotta al terrorismo evidenziano, ancorché per motivi diversi, una compressione del diritto a beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva da parte delle persone e delle organizzazioni colpite dalle misure in questione. Seppure siffatta compressione sia imputabile innanzitutto all’esigenza di reagire a circostanze straordinarie idonee a minacciare la pace e la sicurezza internazionale, non sembra irragionevole ritenere che, nell’ambito dell’Unione europea, essa origini soprattutto dall’esistenza di un sistema giuridico di tutela dei diritti fondamentali che si articola su una pluralità di meccanismi. In altre parole, il concorso, in tema di adozione ed esecuzione di provvedimenti finalizzati alla lotta al terrorismo, di più enti — Stati membri, Unione Europea e Comunità europea — e la complessa articolazione delle competenze che ne deriva sembrerebbero essere causa delle limitazioni dei diritti e delle garanzie fondamentali di cui parliamo. Se la frammentata articolazione di competenze fra più enti può allora influenzare le modalità di esercizio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in una prospettiva diversa occorre tuttavia chiedersi se esigenze legate al fenomeno della ripartizione verticale o orizzontale di competenze possano giustificare compressioni tanto incisive da compromettere nella sostanza un diritto considerato fondamentale. La sentenza emanata dalla Corte di giustizia nel caso Kadi (3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione) parrebbe infatti indicare che, pur in presenza di un fenomeno di ripartizione di competenze tra enti diversi, i diritti fondamentali, tra i quali il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, non possono subire alcuna deroga. Essa, soprattutto, valorizza, a differenza della giurisprudenza precedente, il carattere primario acquisito nell’ordinamento dell’Unione dai principi fondamentali, riconosciuti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione, e, conseguentemente, della necessità di interpretare le norme dei trattati in maniera complessivamente compatibile con l’esigenza di non svuotare di significato tali principi. Peraltro, non è escluso che questa esigenza potrebbe anche incidere sulla ripartizione di competenze tra più enti, così derogando, pur in maniera indiretta o implicita, il principio dei poteri attribuiti.
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