The Italian courts have recently given new live to the debate as to admissibility of the protection of the so called intangibles (in relation to intellectual property) opening the discussion on the acceptability of the possession of i.p. goods, ex art. 1140 c.c.; assuming the applicability of possession to these goods, this does not necessarely entail that all the provisions contained in the civil code and concerning ownership and possession become applicable as well. The intangibility of a good on the other hand does not prevent the owner from the profiting on an exclusive basis from the good in question, albeit in a peculiar manner. Consequently, it is submitted that the intangible nature of the good cannot lead the lack of an absolute right of ownership – even in absence of a specific rule to that effect. The same outcome is achieved, through an hermeneutical effort, in relation to the nature of «intangible good» of the intellectual creation if it is taken in analysis the evolution of the economic and social relation that lead to the assertion of a new set of assets composing the patrimony of a legal entity or of a natural person not only of material goods. In conclusion, looking at the international landscape, the differences among the foreign legislations, setting aside the separation between civil law and common law jurisdiction, do not arise from the cultural and historical background but it is grounded on the punitive and protective regimes set up within each legal system. And it is for this reason that the European Commission and the Council have an interest in intellectual property issues and through specific legislation, to which the United States have adhered, are trying to bring about the homogenization of the system across the European Union of the protection and to establish a centralized regulatory and enforcement regime

La giurisprudenza di merito e legittimità ha recentemente riportato alla ribalta il dibattito in ordine all’ammissibilità o meno della tutela codicistica della «proprietà immateriale» (nella specie di un diritto di proprietà intellettuale), offrendo lo spunto per un’analisi del tema della configurabilità del possesso, ai sensi dell’art. 1140 c.c., in relazione al godimento di beni immateriali o intellettuali; emerge cosí che l’ipotizzabilità di un tale possesso non implica necessariamente che tutte le norme dettate dal codice civile in materia di possesso e proprietà siano, per ciò solo, applicabili al possesso dei diritti di utilizzazione; l’immaterialità dell’oggetto del possesso non comporta però l’esclusione della configurabilità di una utilizzazione e di un godimento esclusivi del bene, sia pure con caratteri peculiari, stante la particolare natura di quest’ultimo. Pur con tali riserve non sembra quindi accettabile che la differenza tra bene materiale e bene immateriale, comporti – in difetto di specifica disciplina speciale sul punto – la mancanza di tutela di un diritto assoluto di proprietà. Ad analogo risultato peraltro può giungersi, mediante uno sforzo ermeneutico, in ordine alla natura o meno di «bene immateriale» dell’opera dell’ingegno, se sol si pensi che l’evoluzione dei rapporti economici e sociali induce a considerare che con sempre maggiore frequenza i patrimoni delle persone fisiche e giuridiche non sono composti solo da beni materiali mobili o immobili, ma ricomprendono una serie di posizioni delle piú svariate tipologie. Infine uno sguardo al panorama internazionale, laddove le riscontrate differenze tra le varie legislazioni dei singoli Stati, a parte la diversa matrice storica e culturale dei Paesi di civil law e di common law, non muovono tanto sul piano culturale e dei contenuti quanto sul regime sanzionatorio e di tutela. E per questo il Parlamento Europeo ed il Consiglio sono particolarmente sensibili alle tematiche concernenti la tutela della proprietà intellettuale e attraverso apposite disposizioni normative e convenzioni, alle quali hanno aderito anche gli Stati Uniti, si sforzano di eliminare, per quanto possibile, le varie diversità, di garantire una protezione uniforme ai rispettivi titolari della proprietà, di istituire regimi omogenei per le autorizzazioni e regimi di controllo centralizzati. ...................................................................................

A PROPOSITO DI TUTELA (CODICISTICA E NON) DEI BENI IMMATERIALI. IL PANORAMA INTERNAZIONALE

Andrea Russo
2015

Abstract

The Italian courts have recently given new live to the debate as to admissibility of the protection of the so called intangibles (in relation to intellectual property) opening the discussion on the acceptability of the possession of i.p. goods, ex art. 1140 c.c.; assuming the applicability of possession to these goods, this does not necessarely entail that all the provisions contained in the civil code and concerning ownership and possession become applicable as well. The intangibility of a good on the other hand does not prevent the owner from the profiting on an exclusive basis from the good in question, albeit in a peculiar manner. Consequently, it is submitted that the intangible nature of the good cannot lead the lack of an absolute right of ownership – even in absence of a specific rule to that effect. The same outcome is achieved, through an hermeneutical effort, in relation to the nature of «intangible good» of the intellectual creation if it is taken in analysis the evolution of the economic and social relation that lead to the assertion of a new set of assets composing the patrimony of a legal entity or of a natural person not only of material goods. In conclusion, looking at the international landscape, the differences among the foreign legislations, setting aside the separation between civil law and common law jurisdiction, do not arise from the cultural and historical background but it is grounded on the punitive and protective regimes set up within each legal system. And it is for this reason that the European Commission and the Council have an interest in intellectual property issues and through specific legislation, to which the United States have adhered, are trying to bring about the homogenization of the system across the European Union of the protection and to establish a centralized regulatory and enforcement regime
2015
La giurisprudenza di merito e legittimità ha recentemente riportato alla ribalta il dibattito in ordine all’ammissibilità o meno della tutela codicistica della «proprietà immateriale» (nella specie di un diritto di proprietà intellettuale), offrendo lo spunto per un’analisi del tema della configurabilità del possesso, ai sensi dell’art. 1140 c.c., in relazione al godimento di beni immateriali o intellettuali; emerge cosí che l’ipotizzabilità di un tale possesso non implica necessariamente che tutte le norme dettate dal codice civile in materia di possesso e proprietà siano, per ciò solo, applicabili al possesso dei diritti di utilizzazione; l’immaterialità dell’oggetto del possesso non comporta però l’esclusione della configurabilità di una utilizzazione e di un godimento esclusivi del bene, sia pure con caratteri peculiari, stante la particolare natura di quest’ultimo. Pur con tali riserve non sembra quindi accettabile che la differenza tra bene materiale e bene immateriale, comporti – in difetto di specifica disciplina speciale sul punto – la mancanza di tutela di un diritto assoluto di proprietà. Ad analogo risultato peraltro può giungersi, mediante uno sforzo ermeneutico, in ordine alla natura o meno di «bene immateriale» dell’opera dell’ingegno, se sol si pensi che l’evoluzione dei rapporti economici e sociali induce a considerare che con sempre maggiore frequenza i patrimoni delle persone fisiche e giuridiche non sono composti solo da beni materiali mobili o immobili, ma ricomprendono una serie di posizioni delle piú svariate tipologie. Infine uno sguardo al panorama internazionale, laddove le riscontrate differenze tra le varie legislazioni dei singoli Stati, a parte la diversa matrice storica e culturale dei Paesi di civil law e di common law, non muovono tanto sul piano culturale e dei contenuti quanto sul regime sanzionatorio e di tutela. E per questo il Parlamento Europeo ed il Consiglio sono particolarmente sensibili alle tematiche concernenti la tutela della proprietà intellettuale e attraverso apposite disposizioni normative e convenzioni, alle quali hanno aderito anche gli Stati Uniti, si sforzano di eliminare, per quanto possibile, le varie diversità, di garantire una protezione uniforme ai rispettivi titolari della proprietà, di istituire regimi omogenei per le autorizzazioni e regimi di controllo centralizzati. ...................................................................................
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/335993
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