A seguito dell’apertura del fallimento si producono una serie di conseguenze in capo al contribuente, persona fisica o persona giuridica, che viene dichiarato fallito. In ambito tributario la prima considerazione da farsi è se il contribuente può continuare ad essere considerato un soggetto d’imposta o se, invece, il curatore, subentrando nei rapporti del fallito, divenga il soggetto d’imposta. Nell’ambito procedimentale-processuale la prima questione da analizzare è individuare il soggetto a cui l’A.F. debba notificare l’atto impositivo: il contribuente/fallito o il curatore, tenendo conto, però, che l’atto notificato è inerente a fattispecie verificatesi prima della dichiarazione di fallimento. Successivamente occorre identificare il soggetto su cui ricade la legittimazione ad agire e contraddire, e quindi l’individuazione del soggetto che ha diritto a proporre ricorso al giudice tributario, soprattutto nelle ipotesi di inerzia del curatore ad agire. È necessario distinguere, infine, le due ipotesi, ovvero quanto il fallimento viene dichiarato prima che il giudizio abbia inizio o quando lo stesso già è in corso.
Le conseguenze, in ambito tributario, della dichiarazione di fallimento
CIARCIA, Anna Rita
2015
Abstract
A seguito dell’apertura del fallimento si producono una serie di conseguenze in capo al contribuente, persona fisica o persona giuridica, che viene dichiarato fallito. In ambito tributario la prima considerazione da farsi è se il contribuente può continuare ad essere considerato un soggetto d’imposta o se, invece, il curatore, subentrando nei rapporti del fallito, divenga il soggetto d’imposta. Nell’ambito procedimentale-processuale la prima questione da analizzare è individuare il soggetto a cui l’A.F. debba notificare l’atto impositivo: il contribuente/fallito o il curatore, tenendo conto, però, che l’atto notificato è inerente a fattispecie verificatesi prima della dichiarazione di fallimento. Successivamente occorre identificare il soggetto su cui ricade la legittimazione ad agire e contraddire, e quindi l’individuazione del soggetto che ha diritto a proporre ricorso al giudice tributario, soprattutto nelle ipotesi di inerzia del curatore ad agire. È necessario distinguere, infine, le due ipotesi, ovvero quanto il fallimento viene dichiarato prima che il giudizio abbia inizio o quando lo stesso già è in corso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.