Il contributo espone considerazioni critiche riguardo l’art. 140 bis del Codice di Consumo, con particolare riferimento all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione. In primo luogo, si sottolinea come il legislatore delimiti il campo di applicazione della disciplina ai “consumatori ed utenti” e non sia fatta espressa menzione degli investitori, in particolare dei risparmiatori (o meglio “investitori al dettaglio”) che si trovino in posizione di debolezza rispetto agli imprenditori. Operando un’interpretazione sistematica, avendo riguardo a talune norme del TUF, si ritiene che anche i risparmiatori siano legittimati ad avvalersi della tutela collettiva risarcitoria di cui all’art. 140 bis del Codice del Consumo. Puntualizzando come l’esigenza di approntare un’adeguata tutela ex post agli investitori che siano danneggiati dai comportamenti delle società emittenti e degli intermediari finanziari sia strettamente correlata alla salvaguardia della fiducia nei mercati finanziari e, subordinatamente, della funzionalità ed efficienza degli stessi, si auspica che il legislatore detti una apposita disciplina di tutela collettiva risarcitoria degli investitori. Di qui l’analisi, in chiave comparativa, del Gesetz zur Einfuehrung von Kapitalanleger-Musterverfahren, recante in Germania una nuova procedura per la tutela dei diritti ‘isomorfi’ degli investitori, danneggiati da informazioni false, ingannevoli e/o dall’omissione di informazioni relative al mercato finanziario ed alle domande di adempimento di un’offerta di acquisto di partecipazioni di controllo in società quotate. In secondo luogo, in comparazione con l’ordinamento statunitense, si evidenzia come lo strumento dell’azione collettiva risarcitoria introdotto dal legislatore italiano sia molto limitante per la delimitazione dell’ambito oggettivo di applicazione.

Tutela risarcitoria delle pretese seriali tra "azioni di classe" ed "azioni collettive". IL nuovo articolo 140 Bis del Codice del Consumo (parte seconda)

D'ALFONSO, Giovanna
2008

Abstract

Il contributo espone considerazioni critiche riguardo l’art. 140 bis del Codice di Consumo, con particolare riferimento all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione. In primo luogo, si sottolinea come il legislatore delimiti il campo di applicazione della disciplina ai “consumatori ed utenti” e non sia fatta espressa menzione degli investitori, in particolare dei risparmiatori (o meglio “investitori al dettaglio”) che si trovino in posizione di debolezza rispetto agli imprenditori. Operando un’interpretazione sistematica, avendo riguardo a talune norme del TUF, si ritiene che anche i risparmiatori siano legittimati ad avvalersi della tutela collettiva risarcitoria di cui all’art. 140 bis del Codice del Consumo. Puntualizzando come l’esigenza di approntare un’adeguata tutela ex post agli investitori che siano danneggiati dai comportamenti delle società emittenti e degli intermediari finanziari sia strettamente correlata alla salvaguardia della fiducia nei mercati finanziari e, subordinatamente, della funzionalità ed efficienza degli stessi, si auspica che il legislatore detti una apposita disciplina di tutela collettiva risarcitoria degli investitori. Di qui l’analisi, in chiave comparativa, del Gesetz zur Einfuehrung von Kapitalanleger-Musterverfahren, recante in Germania una nuova procedura per la tutela dei diritti ‘isomorfi’ degli investitori, danneggiati da informazioni false, ingannevoli e/o dall’omissione di informazioni relative al mercato finanziario ed alle domande di adempimento di un’offerta di acquisto di partecipazioni di controllo in società quotate. In secondo luogo, in comparazione con l’ordinamento statunitense, si evidenzia come lo strumento dell’azione collettiva risarcitoria introdotto dal legislatore italiano sia molto limitante per la delimitazione dell’ambito oggettivo di applicazione.
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