La facoltà di accesso viene disciplinata nell’ordinamento tributario dall’art. 52 del DPR 633/72 in materia di IVA e richiamata espressamente dall’art. 33 del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Sulla base di quanto disposto dalla norma citata è possibile individuare diverse tipologie di accesso, ciascuno riferibile a luoghi diversi, per natura e per destinazione. L’articolo 52, infatti, proprio al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del contribuente riconosciutigli dalla Costituzione (diritto all’inviolabilità del domicilio ex. art. 14 Cost., libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.) e dalla legge (es. per il professionista il segreto professionale), con l’interesse erariale (ex. art. 53 Cost.) alla repressione delle violazioni tributarie, ha disciplinato la facoltà di accesso ed il relativo esercizio graduando la tutela del contribuente in ragione della natura del luogo in cui viene posto in essere l’ingresso coattivo del personale ispettivo. Da quanto analizzato emerge che l'accesso costituisce sicuramente il momento più delicato nell'ambito delle diverse fasi in cui si snoda l'attività di verifica fiscale. L’art.52 del DPR 633/72 dispone infatti che “gli uffici…possono disporre l’accesso…per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche..”dove per ispezione si intende l’esame della documentazione rinvenuta nei locali dove si svolge l’accesso, esteso sia alle scritture per le quali sussiste l’obbligo delle redazione e della conservazione, sia agli atti scritti diversi dai primi. Per verifica si intende il controllo fisico dell’apparato di uomini e mezzi (macchine, impianti, personale dipendente, materie prime, ecc.) esistente nel luogo e utilizzato per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e professionale. Infine per ricerche si intende l’attività volta a reperire il materiale conoscitivo (contabile o extra-contabile) da sottoporre a ispezione e verifica, anche senza la collaborazione dell’indagato. E’ risultato così importante esaminare le regole che disciplinano questa particolare fase, arricchitesi con lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) di nuovi contenuti a tutela dei contribuenti.

Gli accessi nell'abitazione e negli studi professionali: la rilevanza delle autorizzazioni

BUCCICO, Clelia
2006

Abstract

La facoltà di accesso viene disciplinata nell’ordinamento tributario dall’art. 52 del DPR 633/72 in materia di IVA e richiamata espressamente dall’art. 33 del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Sulla base di quanto disposto dalla norma citata è possibile individuare diverse tipologie di accesso, ciascuno riferibile a luoghi diversi, per natura e per destinazione. L’articolo 52, infatti, proprio al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del contribuente riconosciutigli dalla Costituzione (diritto all’inviolabilità del domicilio ex. art. 14 Cost., libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.) e dalla legge (es. per il professionista il segreto professionale), con l’interesse erariale (ex. art. 53 Cost.) alla repressione delle violazioni tributarie, ha disciplinato la facoltà di accesso ed il relativo esercizio graduando la tutela del contribuente in ragione della natura del luogo in cui viene posto in essere l’ingresso coattivo del personale ispettivo. Da quanto analizzato emerge che l'accesso costituisce sicuramente il momento più delicato nell'ambito delle diverse fasi in cui si snoda l'attività di verifica fiscale. L’art.52 del DPR 633/72 dispone infatti che “gli uffici…possono disporre l’accesso…per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche..”dove per ispezione si intende l’esame della documentazione rinvenuta nei locali dove si svolge l’accesso, esteso sia alle scritture per le quali sussiste l’obbligo delle redazione e della conservazione, sia agli atti scritti diversi dai primi. Per verifica si intende il controllo fisico dell’apparato di uomini e mezzi (macchine, impianti, personale dipendente, materie prime, ecc.) esistente nel luogo e utilizzato per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e professionale. Infine per ricerche si intende l’attività volta a reperire il materiale conoscitivo (contabile o extra-contabile) da sottoporre a ispezione e verifica, anche senza la collaborazione dell’indagato. E’ risultato così importante esaminare le regole che disciplinano questa particolare fase, arricchitesi con lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) di nuovi contenuti a tutela dei contribuenti.
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