E' un articolo che trae spunto dalla sentenza con la quale le Sezioni Unite, nel 2007, si sono pronunciate in ordine al contrasto giurisprudenziale relativo all'efficacia solutoria dei pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare. L'angolo visuale risulta però assai più ampio e la riflessione svolta esauriente ed organica. Ciò in quanto l'articolo consta di un esame attento e critico dei precedenti giurisprudenziali sedimentatisi in materia, nonché delle riflessioni dottrinali. Precedenti e riflessioni che per l'autrice costituiscono il punto di partenza di ulteriori personali osservazioni circa l'adeguatezza, rispetto alle mutate esigenze dei traffici, del principio liberatorio della moneta avente corso legale (art. 1277, co. 1, c.c.) così come tradizionalmente inteso. In particolare, l'autrice esprime dubbi circa l'impiego della buona fede come criterio legale idoneo a sostituire quello disposto dall'art. 1277, co. 1, c.c.; ma, al tempo stesso, rileva come la giurisprudenza stia gradualmente superando la diffidenza dimostrata verso "standard valutativi" elastici com'è appunto la buona fede o correttezza. Infatti, al riguardo segnala come la decisione commentata faccia leva proprio sulla buona fede per negare la qualifica di legittimità ad un atto di esercizio del diritto del creditore pecuniario compiuto in assenza di un apprezzabile interesse. Secondo l'autrice, quindi, tale decisione si inserisce in quel più vasto orientamento giurisprudenziale e dottrinale che da qualche tempo si sforza di dimostrare come, anche nel nostro ordinamento, gli atti formalmente rispondenti al contenuto di una posizione giuridica non sono per ciò stesso legittimi potendo integrare, in ragione della loro contrarietà alla regola della correttezza, gli estremi di un abuso sanzionato dalle norme in materia di responsabilità civile.

Il pagamento a mezzo assegno circolare ed i limiti imposti dalla correttezza all’esercizio del diritto del creditore pecuniario

CATALANO, Roberta
2008

Abstract

E' un articolo che trae spunto dalla sentenza con la quale le Sezioni Unite, nel 2007, si sono pronunciate in ordine al contrasto giurisprudenziale relativo all'efficacia solutoria dei pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare. L'angolo visuale risulta però assai più ampio e la riflessione svolta esauriente ed organica. Ciò in quanto l'articolo consta di un esame attento e critico dei precedenti giurisprudenziali sedimentatisi in materia, nonché delle riflessioni dottrinali. Precedenti e riflessioni che per l'autrice costituiscono il punto di partenza di ulteriori personali osservazioni circa l'adeguatezza, rispetto alle mutate esigenze dei traffici, del principio liberatorio della moneta avente corso legale (art. 1277, co. 1, c.c.) così come tradizionalmente inteso. In particolare, l'autrice esprime dubbi circa l'impiego della buona fede come criterio legale idoneo a sostituire quello disposto dall'art. 1277, co. 1, c.c.; ma, al tempo stesso, rileva come la giurisprudenza stia gradualmente superando la diffidenza dimostrata verso "standard valutativi" elastici com'è appunto la buona fede o correttezza. Infatti, al riguardo segnala come la decisione commentata faccia leva proprio sulla buona fede per negare la qualifica di legittimità ad un atto di esercizio del diritto del creditore pecuniario compiuto in assenza di un apprezzabile interesse. Secondo l'autrice, quindi, tale decisione si inserisce in quel più vasto orientamento giurisprudenziale e dottrinale che da qualche tempo si sforza di dimostrare come, anche nel nostro ordinamento, gli atti formalmente rispondenti al contenuto di una posizione giuridica non sono per ciò stesso legittimi potendo integrare, in ragione della loro contrarietà alla regola della correttezza, gli estremi di un abuso sanzionato dalle norme in materia di responsabilità civile.
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