Il nostro legislatore civilistico dedica da sempre una particolare attenzione alle “poste” del patrimonio netto, in aderenza alla tradizionale visione, diffusa prevalentemente tra i giuristi, che elegge i creditori sociali a destinatari privilegiati del bilancio. La preoccupazione che i mezzi propri possano in ogni momento e sotto qualsiasi forma essere rimborsati alla proprietà, riducendo così le risorse dell’attivo sulle quali i debitori vanterebbero una sorta di diritto di prelazione, pervade l’intero impianto normativo approntato per il citato documento. Vanno in tale direzione anche i principi generali di formazione del bilancio del trattamento asimmetrico degli utili sperati e delle perdite temute e dell’indicazione dei soli utili effettivamente realizzati: l’eventuale contabilizzazione di utili soltanto sperati potrebbe infatti dar luogo, nei casi in cui essi scaturiscano da valutazioni troppo ottimistiche e si proceda ugualmente a distribuirli ai soci, ad un’indiretta attribuzione di quote di capitale ai soggetti citati per ultimi. Prima della recente riforma del diritto societario, ancorché dalla lettura di vari articoli del c.c. risultasse evidente l’obiettivo legislativo di regolamentare nei minimi particolari le modalità di costituzione e di utilizzo delle voci del capitale netto, non era dato riscontrare un analogo interesse per la loro informativa veicolata dalle imprese all’esterno per il tramite del bilancio. Accadeva così che lo schema civilistico di stato patrimoniale contenesse una classificazione “ermetica” delle poste del netto ma, soprattutto, che le informazioni complementari contenute nella nota integrativa non risultassero affatto utili a soddisfare le principali esigenze conoscitive avanzate dalle numerose categorie di interessati esterni alle aziende o quanto meno costringevano le suddette categorie a procedere a complicate rielaborazioni per riuscire ad ottenerle. Con la riforma il legislatore ha tentato di colmare tali lacune, innanzitutto disponendo lievi modifiche nell’aggregato “patrimonio netto”, in secondo luogo ampliando l’esiguo spazio dedicatogli nella nota integrativa. Nel presente lavoro, dopo aver preliminarmente evidenziato la classificazione e le informazioni richieste dal legislatore sulle poste del netto anteriormente alla riforma, si analizzeranno le novità intervenute recentemente in materia. Sebbene queste ultime nel loro complesso siano da salutare con favore, non vanno sottaciuti taluni dubbi di natura interpretativa che con molta probabilità assilleranno l’operatore che ne dovrà dare concreta attuazione.

L'aggregato patrimonio netto nell'informazione di bilancio. Spunti di riflessione alla luce delle recenti novità introdotte dalla riforma del diritto societario

SANNINO, Giuseppe
2005

Abstract

Il nostro legislatore civilistico dedica da sempre una particolare attenzione alle “poste” del patrimonio netto, in aderenza alla tradizionale visione, diffusa prevalentemente tra i giuristi, che elegge i creditori sociali a destinatari privilegiati del bilancio. La preoccupazione che i mezzi propri possano in ogni momento e sotto qualsiasi forma essere rimborsati alla proprietà, riducendo così le risorse dell’attivo sulle quali i debitori vanterebbero una sorta di diritto di prelazione, pervade l’intero impianto normativo approntato per il citato documento. Vanno in tale direzione anche i principi generali di formazione del bilancio del trattamento asimmetrico degli utili sperati e delle perdite temute e dell’indicazione dei soli utili effettivamente realizzati: l’eventuale contabilizzazione di utili soltanto sperati potrebbe infatti dar luogo, nei casi in cui essi scaturiscano da valutazioni troppo ottimistiche e si proceda ugualmente a distribuirli ai soci, ad un’indiretta attribuzione di quote di capitale ai soggetti citati per ultimi. Prima della recente riforma del diritto societario, ancorché dalla lettura di vari articoli del c.c. risultasse evidente l’obiettivo legislativo di regolamentare nei minimi particolari le modalità di costituzione e di utilizzo delle voci del capitale netto, non era dato riscontrare un analogo interesse per la loro informativa veicolata dalle imprese all’esterno per il tramite del bilancio. Accadeva così che lo schema civilistico di stato patrimoniale contenesse una classificazione “ermetica” delle poste del netto ma, soprattutto, che le informazioni complementari contenute nella nota integrativa non risultassero affatto utili a soddisfare le principali esigenze conoscitive avanzate dalle numerose categorie di interessati esterni alle aziende o quanto meno costringevano le suddette categorie a procedere a complicate rielaborazioni per riuscire ad ottenerle. Con la riforma il legislatore ha tentato di colmare tali lacune, innanzitutto disponendo lievi modifiche nell’aggregato “patrimonio netto”, in secondo luogo ampliando l’esiguo spazio dedicatogli nella nota integrativa. Nel presente lavoro, dopo aver preliminarmente evidenziato la classificazione e le informazioni richieste dal legislatore sulle poste del netto anteriormente alla riforma, si analizzeranno le novità intervenute recentemente in materia. Sebbene queste ultime nel loro complesso siano da salutare con favore, non vanno sottaciuti taluni dubbi di natura interpretativa che con molta probabilità assilleranno l’operatore che ne dovrà dare concreta attuazione.
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