La sentenza commentata del Bundesgerichtshof, Suprema Corte di Cassazione tedesca, offre interessanti spunti di riflessione, ai fini di una lettura comparata con l’istituto italiano della fideiussione a prima domanda e delle eccezioni opponibili dal garante al creditore principale-beneficiario della garanzia. L’autrice delinea, riferendosi ai principali orientamenti dottrinali, le differenze tra la Buergschats auf erstes Anfordern ed il Garantievertrag, contratto autonomo di garanzia. Inoltre, una volta descritte le caratteristiche assunte dagli istituti, prevalentemente sviluppatisi in Germania, ci si sofferma sulle motivazioni che hanno inizialmente indotto la dottrina e la giurisprudenza a negare l’ingresso di tali figure nel nostro ordinamento: in particolare l’autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale, in un sistema, quale quello italiano, in cui la principale garanzia personale, disciplinata nel codice civile, la fideiussione, si caratterizza per la sua accessorietà. Analizzata l’evoluzione delle ricostruzioni dottrinali e, dunque, delle pronunce giurisprudenziali che hanno, poi, accolto il Garantievertrag nel nostro sistema, si son tratti spunti comparativi, relativamente all’oggetto della controversia su cui si è pronunciato il Bundesgerichtshof.

Fideiussione a prima domanda, Garantievertrag e libertà contrattuale. Un confronto con la giurisprudenza tedesca

D'ALFONSO, Giovanna
1997

Abstract

La sentenza commentata del Bundesgerichtshof, Suprema Corte di Cassazione tedesca, offre interessanti spunti di riflessione, ai fini di una lettura comparata con l’istituto italiano della fideiussione a prima domanda e delle eccezioni opponibili dal garante al creditore principale-beneficiario della garanzia. L’autrice delinea, riferendosi ai principali orientamenti dottrinali, le differenze tra la Buergschats auf erstes Anfordern ed il Garantievertrag, contratto autonomo di garanzia. Inoltre, una volta descritte le caratteristiche assunte dagli istituti, prevalentemente sviluppatisi in Germania, ci si sofferma sulle motivazioni che hanno inizialmente indotto la dottrina e la giurisprudenza a negare l’ingresso di tali figure nel nostro ordinamento: in particolare l’autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale, in un sistema, quale quello italiano, in cui la principale garanzia personale, disciplinata nel codice civile, la fideiussione, si caratterizza per la sua accessorietà. Analizzata l’evoluzione delle ricostruzioni dottrinali e, dunque, delle pronunce giurisprudenziali che hanno, poi, accolto il Garantievertrag nel nostro sistema, si son tratti spunti comparativi, relativamente all’oggetto della controversia su cui si è pronunciato il Bundesgerichtshof.
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